Uso dei richiami vivi acquatici nella stagione venatoria 2015/16

Con ordinanza 08/04/2014 il Ministero della salute ha concesso la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli ansiformi e cadriformi nell'attività venatoria fino alla data del 31/12/2015;

Con ordinanza n. 27317 del 23/12/2014 il Ministero della salute aveva sospeso la deroga di cui sopra;

Con ordinanza n. 7484 del 24/03/2015 lo stesso Ministero ha revocato la sospensione della deroga, ridando la possibilità di utilizzare gli uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli ansiformi e cadriformi a far data dal 30/03/2015;

Ne consegue che anche per la nuova stagione venatoria l’uso dei richiami vivi rimane disciplinato dalle disposizioni regionali e del Ministero della Salute che di seguito si riassumono:

  • Potranno essere utilizzati come richiami vivi:
    • i soggetti già autorizzati nelle precedenti stagioni venatorie (e quindi già individuati tramite apposita fascetta);
    • i soggetti nati in allevamento nel corso del 2015 da soggetti già autorizzati nelle precedenti stagioni venatorie, la cui origine è da documentare con autocertificazione, che dovranno essere individuati tramite apposita fascetta;
    • i soggetti acquistati nel corso del 2015 o acquisiti in seguito a cessione, il cui legittimo possesso dovrà essere documentato con il mod. 4 rilasciato dal venditore o da dichiarazione di cessione rilasciata dal vecchio proprietario (allegato 3), che dovranno essere individuati tramite apposita fascetta.
  • Per avere le nuove fascette è necessario fare richiesta mediante autocertificazione debitamente compilata secondo il modello allegato ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 31 LUGLIO 2015.
  • Per cancellare dalla banca dati regionale i richiami non più in uso, perché macellati, persi, ceduti etc… (codici assegnati dal 2008 al 2014) è necessario compilare l’apposito modulo e consegnarlo alla Provincia;
  • Il limite massimo complessivo dei richiami detenibili è di 100 esemplari, inclusi quelli già posseduti negli anni precedenti.

La deroga è concessa a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni sanitarie:

  • i richiami devono essere stabulati separatamente da altri volatili eventualmente allevati;
  • devono essere applicate tutte le misure di biosicurezza (pulizia, disinfezione, utilizzo di contenitori lavabili per il trasporto, ecc. ) atte a prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria;
  • in caso di morte dei richiami, gli stessi dovranno essere consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per gli accertamenti sanitari;
  • deve essere tempestivamente comunicato alla Provincia – Settore Caccia e Pesca - ogni smarrimento, furto o cessione a terzi;

Le modalità per il rilascio della certificazione dell’avvenuta registrazione dei soggetti in banca dati e per la consegna delle fascette sono riportate sul retro della presente comunicazione.

Sarà cura di questo Settore pubblicare eventuali ulteriori disposizioni sul sito internet della Provincia di Brescia alla pagina dedicata “caccia e pesca”.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2015 agli sportelli del Settore Agricoltura Caccia e Pesca Via Milano 13 a Brescia:

  1. AUTOCERTIFICAZIONE;
  2. MODULO PER LA CANCELLAZIONE: gli anellini non più utilizzati dovranno essere restituiti alla Provincia; nel caso di animali dispersi il relativo numero progressivo potrà essere dedotto per esclusione esaminando quelli rimasti.

 

Dal 1° settembre 2015 sarà possibile ritirare le fascette richieste.

Le fascette potranno essere ritirate personalmente mediante esibizione di un documento di riconoscimento o da un delegato (munito di documento di riconoscimento e copia della carta d’identità di chi lo ha delegato al ritiro).

 

RIEPILOGO  DEI  DOCUMENTI  DA  PRESENTARE  ALL’ATTO  DEL  RITIRO DELLE FASCETTE agli sportelli del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, di via Milano, 13 – BRESCIA:

  1. Ricevuta del versamento di euro 1,00 per ogni fascetta richiesta sul conto corrente postale 471250 mediante l’allegato bollettino;
  2. Documento d’identità.

SPECIFICA DELLE TIPOLOGIE DI DETENTORI DI RICHIAMI

  • detentore di richiami vivi a titolo individuale: i richiami sono detenuti presso una determinata struttura e trasportati, nel periodo di caccia o nelle singole giornate di caccia, presso un appostamento di uno specifico ATC/CA;
  • concessionario dell’Azienda Faunistico Venatoria (AFV): i richiami sono detenuti presso l’AFV e utilizzati in un appostamento sito nella stessa;
  • titolare dell’appostamento fisso: i richiami sono detenuti durante tutto l’anno o la stagione di caccia in prossimità dell’appostamento stesso situato in uno specifico ATC/CA.

N.B.

  • i richiami autorizzati devono essere utilizzati unicamente nell’ATC – CA – AFV - appostamento fisso indicato nella richiesta;
  • i richiami appartenenti ad un unico detentore possono essere utilizzati in un solo ATC – CA – AFV.

Allegati

modulo autodichiarazione anatidi 2015-2016 (all. 1)

Note: scarica allegato

modulo cancellazione anatidi all. 2

Note: scarica allegato

modulo cessione anatidi all. 3

Note: scarica allegato

Registro carico e scarico

Note: scarica allegato

Disposizioni sanitarie sull'utilizzo dei volatili

Note: Decreto di Regione Lombardia n. 9932 del 16.09.2008

L'uso di richiami vivi appartenenti alle specie caradriformi e anseriformi

Note: nota informativa del Settore Agricoltura Caccia e Pesca

Ultima modifica: Lun, 29/06/2015 - 12:10