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La Provincia

La Provincia, in Italia, è un ente locale territoriale il cui territorio è per estensione inferiore a quello della Regione (e compreso in una sola Regione) e comprende il territorio di più Comuni (a sua volta il territorio di ogni comune fa parte di una sola provincia). La disciplina delle Province è contenuta nel titolo V della parte II della Costituzione (artt. 114 ss.) e, ovviamente, in fonti primarie e secondarie che attuano il disposto costituzionale. Tranne quelle autonome, tutte le province fanno parte dell'Unione delle province d'Italia (Upi).

Il Presidente

Nell'ordinamento italiano il presidente della provincia è l'organo monocratico a capo del governo di una provincia. Secondo l'art. 36 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è uno degli organi di governo della provincia, assieme alla giunta provinciale e al consiglio provinciale.

Elezione

Secondo l'art. 46 del D.Lgs. 267/2000 il presidente della provincia è eletto dai cittadini residenti nella provincia a suffragio universale e diretto ed è membro di diritto del consiglio provinciale.

Secondo l'art. 55 del D.Lgs. 267/2000 sono eleggibili a presidente della provincia gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Quindi può essere eletto presidente di una provincia anche chi non risiede nella provincia stessa.

In base all'art. 74 del D.Lgs. 267/2000 il presidente della provincia è eletto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. È proclamato eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Mandato

L'art. 51 del D.Lgs. 267/2000 fissa la durata in carica del presidente della provincia in cinque anni, come il consiglio provinciale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

Secondo l'art. 52 del D.Lgs. 267/2000 il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio provinciale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri (senza computare a tal fine il presidente della provincia). Se la mozione è approvata, il consiglio viene sciolto e, in attesa dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provinvia, viene nominato un commissario al quale è affidata l'amministrazione dell'ente.

Lo stesso principio (noto come simul stabunt vel simul cadent) trova applicazione anche nel successivo art. 53, laddove prevede che, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

Funzioni

Secondo l'art. 46 del D.Lgs. 267/2000 il presidente della provincia nomina i componenti della giunta, tra cui un vicepresidente, e può in ogni momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Secondo l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il presidente della provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della provincia; rappresenta l'ente; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio provinciale quando non è previsto il presidente del consiglio; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla provincia; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

Secondo l'art. 99 del D.Lgs 267/2000 il presidente della provincia nomina il segretario provinciale, che dipende funzionalmente da lui, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito albo. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del presidente della provincia che l'ha nominato, salvo che non sia confermato dal nuovo presidente.

Secondo l'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il direttore generale può essere revocato dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta provinciale; la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del presidente della provincia.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente della provincia adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto. Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti del presidente della provincia, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per lo stesso motivo, il presidente non è più titolato a stipulare contratti per la provincia (mentre può stipulare gli accordi di programma, data la loro natura politica).

Distintivo

L'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 descrive il distintivo del presidente della provincia: "fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".

Vicepresidente della provincia

Il vicepresidente della provincia è un componente della giunta, nominato dal presidente della provincia, che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 267/2000, lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione. Inoltre il vicepresidente sostituisce il presidente della provincia in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, sino alla elezione del nuovo presidente.