Per 'modifica' dell'impianto IPPC si intende una modifica delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto o un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente. La modifica dell'impianto è sostanziale quando, a giudizio motivato dell'Amministrazione, essa potrebbe avere effetti negativi e significativi sull'ambiente.
La modifica è comunque sempre sostanziale quando dà luogo a un incremento del valore di una delle grandezze oggetto di soglia pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5 comma 1 lett. l e l bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i).
In tema di qualificazione delle modifiche ai sensi del d.lgs 152/06 e s.m.i. si veda anche la d.G.R. n. XI/4268 del 08/02/2021recante “Approvazione dell’atto di indirizzo regionale recante “Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad AIA ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative”.
La comunicazione di modifica non sostanziale (redatta secondo il modello allegato) deve essere trasmessa dal gestore, ossia dalla persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto (art. 5 comma 1 lett. r bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) via PEC a questa Provincia (all’indirizzo: sviluppopaesaggio@provincia.bs.it) ed agli altri soggetti interessati (Comune, ARPA Dipartimento di Brescia, eventuali altri Enti interessati, ad es. Comunità Montana, Ente Parco, Consorzio di Bonifica in caso di scarico in corpo idrico, ecc.).
La comunicazione deve essere accompagnata dalla documentazione indicata nell’allegato modulo ed indicare le matrici ambientali interessate dalla modifica che si intende apportare all'impianto IPPC (aria, acqua, rifiuti, rumore, suolo, ecc.), nonché esplicitare le ragioni per le quali tale modifica viene considerata di natura non sostanziale.
E' altresì necessario indicare le parti dell'autorizzazione integrata ambientale (Allegato tecnico) che, per effetto della modifica, devono essere riviste. A tale proposito si deve fare riferimento ai vari 'quadri' che compongono l'allegato tecnico dell'AIA: quadro A (amministrativo-territoriale), quadro B (produttivo-impiantistico), quadro C (ambientale), quadro D (integrato), quadro E (prescrittivo), quadro F (piano di monitoraggio e controllo).
Tutte le informazioni, comunque, devono essere meglio esplicitate nell'ambito di una relazione tecnica, da allegare alla comunicazione assieme agli elaborati tecnici (planimetrie aggiornate dell'impianto, una valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta, come indicato nell'Allegato F punto 1 della d.G.R. 8831 del 30/12/08) nonché alla documentazione tecnica di rito già in uso relativamente alle modifiche previste dalle singole autorizzazioni settoriali, cui il gestore può fare riferimento attraverso le pubblicazioni presenti sul sito della Provincia - Area del Territorio, nonché quelle disponibili sul sito dell'Ufficio d'Ambito di Brescia (www.aato.brescia.it).
Qualora le modifiche comunicate risultassero sostanziali ai sensi delle pertinenti normative settoriali ambientali, saranno considerate quantomeno come modifiche comportanti aggiornamento e/o nuove condizioni e prescrizioni integrative dell'AIA.
Ciò comporta la necessità che sia presentata tutta la documentazione che si sarebbe dovuta comunque presentare ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla normativa di settore.
La comunicazione potrà essere riscontrata dalla Provincia sotto forma di comunicazione di 'presa d'atto' qualora la modifica sia giudicata non sostanziale e non comportante aggiornamento dell'AIA o nuove condizioni/prescrizioni, ovvero si procederà a comunicare l’avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA qualora la modifica comporti la necessità dell’aggiornamento dell'AIA o nuove condizioni/prescrizioni.