Comunicato in merito alle procedure abilitanti per l’esercizio della professione di guida turistica, accompagnatore turistico e direttore tecnico di agenzia viaggi - anno 2021

Comunicato in merito alle procedure abilitanti per l’esercizio della professione di guida turistica, accompagnatore turistico e direttore tecnico di agenzia viaggi - anno 2021

Nel confermare come allo stato attuale permanga la nota condizione di impossibilità a procedere con l’indizione delle Sessioni d’Esame inerenti l’abilitazione all’esercizio delle Professioni Turistiche, appare opportuno illustrare il percorso che ha determinato questa situazione:

Il d.Lgs n° 30/2006  all’art. 4 comma  2 prevede come in assenza della legge statale che definisca i requisiti tecnico-professionali e i titoli  necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato, non possano valere titoli professionali rilasciati dalla singole Regioni non coerenti con il rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti da leggi statali ancora non promulgate …

In  più occasioni la Corte Costituzionale (Sentenza n° 98/2013) ha evidenziato come la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “Professioni” debba rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, sia riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato (sentenze n° 93/2008, n° 57 e n° 300 del 2007,  n° 355/2005).

Infine si rammenta la recente sentenza n° 5213 del 26 agosto 2020 con la quale il Consiglio di Stato si è espresso evidenziando come il quadro legislativo nazionale disegni un complessivo assetto che esclude la competenza legislativa regionale in materia di abilitazione alle professioni turistiche, “… senza che possa validamente opporsi la condizione di inerzia del legislatore statale, alla quale, …. non appare possibile porre rimedio a livello regionale (e provinciale), anche in ragione dell’interferenza con la materia della “concorrenza”, di esclusiva competenza statale”.

Alla luce di quanto sopra appare evidente come in nessun caso possa essere imputata una qualsivoglia inadempienza della Regione, delle Province o della Città Metropolitana di Milano in una materia in cui l’inerzia del legislatore nazionale inibisce l’applicazione della norma regionale.

Pertanto fino a quando non verranno definiti da parte del competente Ministero gli standard minimi essenziali indispensabili ad individuare figure professionali, profili e titoli abilitanti, Regione Lombardia non potrà dar seguito a quanto previsto dall’art. 50 comma 3 e 4 della Legge Regionale 27/2015 e le Province in assenza di questi provvedimenti non potranno indire le specifiche Sessioni d’Esame.

Eventuali aggiornamenti o modifiche al quadro di riferimento sopra citato verranno puntualmente pubblicati sul presente sito istituzionale.

Allegati

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Note: scarica allegato

Data: 30/12/2020 Ultima modifica: Ven, 11/02/2022 - 10:12
Pubblicato da: URP - Redazione web Fonte: Settore Turismo