Novità adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e nelle modalità di trasmissione dei dati relativi ai monitoraggi delle emissioni (dal 04/04/2022)

Novità adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e nelle modalità di trasmissione dei dati relativi ai monitoraggi delle emissioni (dal 04/04/2022)

Con provvedimento n. 626 del 07.03.2022 è stata rinnovata l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per impianti industriale/artigianali ed allevamenti.

La nuova autorizzazione generale (che si applica alle attività elencate nel proprio Allegato n. 2) recepisce le modifiche normative intervenute e si allinea alle indicazioni regionali per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite contenute nella delibera della Giunta Regionale n. XI/983 del 11/12/2018 recante “Disciplina delle attività cosiddette “in deroga” ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera”.

La nuova autorizzazione generale, la cui domanda va presentata per il tramite dei SUAP comunali, si applica alle domande presentate dalla data del 04.04.2022 è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente di questo sito al seguente link: https://www.provincia.brescia.it/servizi-online/adesione-allautorizzazione-generale-alle-emissioni-atmosfera-dal-04042022

 

Si evidenzia, tra l’altro, che:

  1. i criteri e le procedure per l’applicazione della disciplina dell’autorizzazione generale sono indicati nell’Allegato 2 all’autorizzazione stessa;

  2. ai sensi ai sensi dell’articolo 272, comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e secondo quanto previsto dalla d.G.R. n. XI/983 del 11/12/2018 e dall’autorizzazione generale, il gestore di una attività esistente, che abbia già presentato domanda di adesione all’autorizzazione generale, può proseguire l’esercizio dell’attività per un periodo pari a quindici anni dalla data di adesione all’autorizzazione, secondo le condizioni contenute nell’allegato tecnico cui ha aderito e che, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di validità sopra individuato, deve presentare una domanda di rinnovo dell’adesione allo specifico allegato tecnico vigente al momento del rinnovo ed adeguarsi ai contenuti dello stesso (salvo quanto diversamente stabilito nell’allegato) entro un anno dalla domanda di adesione: al termine del periodo di validità dell’autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, o nel caso di mancato adeguamento ai contenuti dello specifico allegato tecnico nel termine di 1 anno dalla data di efficacia della domanda di adesione, lo stabilimento è considerato in esercizio senza autorizzazione.

 

Si evidenzia infine, con riferimento al calendario previsto dalla delibera regionale n. XI/5773 del 21.12.2021 recante l’aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo “AUA POINT” (ex AIDA 2.0) che l’obbligo di utilizzo dell’applicativo “AUA POINT” (per la trasmissione dei dati relativi ai monitoraggi delle emissioni, ove previsto dall’autorizzazione) si applica alle nuove domande di adesione all’autorizzazione generale, alle domande di rinnovo ed alle comunicazioni di modifica presentate a far tempo dal 04 aprile 2022.

Data: 21/03/2022 Ultima modifica: Ven, 24/03/2023 - 09:54
Pubblicato da: URP - Redazione web Fonte: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio