Propaganda Elettorale
Ai Sindaci e ai Consiglieri comunali in carica è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale (L. 28/2000, art. 9).
Possono svolgere propaganda, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Queste limitazioni decorrono dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (Circolare Ministero dell'Interno 32/2014 PUNTO 9 pag. 9).