Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: informazioni e modulistica

1. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è disciplinata dalla legge n. 264 del 1991, che la definisce come svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla medesima legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque interessato. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione della Provincia.

2. Requisiti per l’esercizio dell’attività
Per essere autorizzati all’esercizio dell’attività di consulenza il titolare (in caso di impresa individuale) ovvero i soggetti indicati dall’art. 3 della l. 264/1991 (in caso di società) devono possedere i seguenti requisiti:

  • a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;
  • b) Maggiore età;
  • c) Non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’articolo 2 della legge n. 386/1990, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  • d) Non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  • e) Non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • f) Essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale;
  • g) Disporre di locali idonei e adeguata capacità finanziaria.

Si precisa che in caso di società i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) devono essere posseduti:

  • da tutti i soci in caso di società di persone (s.n.c.);
  • dai soci accomandatari in caso di s.a.s. o s.a.p.a.;
  • dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Il requisito dell’idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno dei soci o amministratori sopra indicati.
Si ricorda al proposito che l'indizione e lo svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto compete alla Provincia (vedi sezione TRASPORTO PRIVATO – Esami e Titoli abilitativi).

Il requisito riguardante i locali e la capacità finanziaria deve essere posseduto invece dalla società. Il requisito della adeguata capacità finanziaria è dimostrabile attraverso una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad euro 2.582.284. L’attestazione deve avere riferimento ad un importo pari ad euro 51.645,69 e va effettuata secondo lo schema allegato al D.M. Trasporti 09/11/1992.

3. Esercizio dell'attività e obblighi delle imprese

3.1 Avvio attività
Al fine di intraprendere una nuova attività di consulenza il titolare o rappresentante legale dell’impresa deve presentare alla Provincia una domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione dimostrativa dei requisiti e della ricevuta del versamento del contributo una tantum previsto dall’art. 8, comma 4, della l. 264/1991 (vedi Modulo Domanda di autorizzazione). La Provincia conclude il procedimento entro il termine di 150 giorni, salvo interruzioni e/o sospensioni di legge. L'attività può essere avviata solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione.

3.2 Sospensione dell’attività
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di mesi 6, previa comunicazione alla Provincia che deve pervenire entro 15 giorni dall’avvenuta sospensione (vedi Modulo Comunicazione di sospensione). La Provincia prende atto della sospensione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La sospensione è prorogabile per altri 6 mesi previa comunicazione, comprovante che il titolare si stia attivando per reperire altri locali idonei, da presentarsi entro la scadenza del primo periodo di sospensione, a pena di decadenza dell'autorizzazione (vedi Modulo Comunicazione di sospensione). La Provincia prende atto della proroga della sospensione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3.3 Trasferimento dell’azienda
Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare (cessione, donazione, fusione, scissione, affitto, usufrutto), l’avente causa deve chiedere alla Provincia il rilascio a proprio favore dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del proprio dante causa (vedi Modulo Domanda di autorizzazione). Contestualmente alla revoca della precedente, la Provincia rilascia la nuova autorizzazione entro 150 giorni, previo accertamento dei prescritti requisiti da parte del richiedente (art. 4, comma 3, l. 11/1994; art. 9.5 Regolamento provinciale).

3.4 Decesso e sopravvenuta incapacità fisica. Altre variazioni
In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell’impresa individuale, l’attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale (art. 4, comma 4, l. 11/1994).
Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell’amministratore in possesso dell’attestato di idoneità professionale, l’attività può essere proseguita provvisoriamente per un periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale (art. 4, comma 5, l. 11/1994).

Il decesso, la sopravvenuta incapacità fisica, eventuali altre variazioni della compagine sociale non aventi natura sostanziale, la variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l’autorizzazione è stata rilasciata o la variazione della ragione sociale/denominazione dell’impresa vanno comunicati alla Provincia (vedi Modulo Comunicazione) entro 10 giorni, producendo al riguardo la necessaria documentazione entro i successivi 90 giorni (art. 9, commi 1 e 13, Regolamento provinciale).
La Provincia provvederà se del caso a prenderne atto, previa verifica dei requisiti ove previsto, e ad aggiornare l’autorizzazione.

Le altre variazioni della compagine sociale non aventi natura sostanziale possono consistere:

  • nella cessazione (per revoca/rinuncia/recesso/decadenza/esclusione/morte/cessione quota) di un socio/socio accomandatario/amministratore, a seguito della quale comunque permangano i requisiti per l'esercizio dell'attività (es. rimanga il soggetto avente l'idoneità professionale);
  • nell'ingresso di nuovo socio/socio accomandatario/amministratore.

Si precisa che in caso di variazioni aventi natura sostanziale (diverse dal decesso o sopravvenuta incapacità fisica del soggetto abilitato, sopra indicate) – quali la cessazione per revoca, rinuncia, recesso, decadenza, esclusione, cessione quota di un socio/socio accomandatario/amministratore o il conferimento di impresa individuale in società, a seguito delle quali non permangano i requisiti per l'esercizio dell'attività (es. non vi sia più un soggetto avente l'idoneità professionale) - dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente (vedi Modulo Domanda di autorizzazione), che sarà rilasciata dalla Provincia a seguito dell'accertamento dei prescritti requisiti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente stessa, entro il termine di 150 giorni.

3.5 Rinuncia
In caso di rinuncia all’autorizzazione deve essere presentata alla Provincia una comunicazione con la quale il titolare o rappresentante legale dichiara di rinunciare formalmente ed incondizionatamente alla stessa (vedi Modulo Comunicazione). Alla dichiarazione va allegato l’atto di autorizzazione in originale (art. 9.14 Regolamento provinciale). La Provincia procede in tal caso alla revoca dell’autorizzazione entro 30 giorni.

3.6 Trasferimento sede aziendale
Il trasferimento della sede aziendale è consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, mediante rilascio di specifico nullaosta, tenuto conto della programmazione numerica a livello territoriale (art. 12 Regolamento provinciale). Il nullaosta viene rilasciato a seguito di presentazione della domanda (vedi Modulo Domanda di nullaosta) entro 90 giorni.

3.7 Registro-giornale
Nel registro-giornale previsto dall’art. 6 della legge 264/1991, che prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese o dal notaio, devono essere annotati almeno i seguenti elementi:

  • dati che consentono l’identificazione del committente (nome, cognome e residenza in caso di persone fisiche; ragione sociale o denominazione e sede legale in caso di persone giuridiche. Rientra nella discrezionalità dell’agenzia l’acquisizione di copia del documento di riconoscimento del committente (e in tal caso è possibile darne atto con nota a margine);
  • dati che consentano l’identificazione del mezzo, quindi del documento di circolazione o del documento di guida;
  • data e natura dell’incarico;
  • tipo di operazione e adempimenti cui l’incarico si riferisce.

Le annotazioni degli incarichi devono avvenire nel rispetto del criterio cronologico e di immediatezza e pertanto nell’ordine in cui vengono assunti.
Sia per il registro cartaceo che informatizzato v’è l’obbligo, prima di essere messo in uso, di numerazione progressiva delle pagine e bollatura in ogni foglio da parte del competente ufficio del registro delle imprese o di un notaio, secondo le disposizioni civilistiche relative alle scritture contabili.
La tenuta del registro è soggetta all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo. Non è possibile registrare incarichi di data antecedente la data di bollatura.
Qualora la stessa impresa metta in uso più registri nel corso di uno stesso anno, si applica il criterio della progressività della numerazione dei registri-giornali entro l’anno di riferimento (v. circolare ministeriale 2407/C del 1997 in materia di numerazione dei registri contabili).
E’ possibile l’utilizzo di codici numerici con predisposizione di ‘legenda’: al fine di garantire il rispetto delle formalità di legge per la tenuta del registro la ‘legenda’, qualora istituita, deve essere parte integrante del registro e a tal fine, prima della sua messa in uso, occorre destinare alcune pagine dello stesso a tale scopo, oppure integrare lo stesso con pagine predisposte quale ‘legenda’. In tale ultimo caso le stesse dovranno essere numerate, bollate e vidimate unitamente al registro stesso di cui costituiscono integrazione.
Il registro-giornale deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per gli eventuali controlli.
La tenuta del registro con sistema informatizzato si considera regolare quando risultino i relativi dati aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

3.8 Tariffe
L’impresa è tenuta ad affiggere permanentemente ed in modo leggibile nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi sia le tariffe minime massime stabilite dal Ministro dei Trasporti sia le tariffe praticate, riportate su tabelle fornite e timbrate dalla Provincia, che ne conserva copia.
L’impresa è tenuta ad aggiornare le voci che compongono il tariffario indicando le sole operazioni previste dalla normativa vigente (art. 16 Regolamento provinciale).

3.9 Personale dipendente dell’agenzia
Fermo restando che la responsabilità professionale è riconducibile al consulente (titolare o socio in possesso dell’attestato di idoneità professionale) anche per gli atti compiuti dai dipendenti, sui quali il consulente è tenuto a vigilare, si precisa che l’agenzia può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cittadinanza, maggiore età, idoneità professionale, possesso locali e capacità finanziaria, quindi in possesso dei requisiti soggettivi morali di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 3 l. 264/1991 (v. precedente punto 2).

Nell’ambito dei predetti dipendenti possano rientrare collaboratori aventi diversi rapporti di lavoro:

  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale;
  • contratto di lavoro a tempo determinato o a termine, a tempo pieno o parziale;
  • contratto a chiamata o intermittente; contratto di apprendistato;
  • collaborazione familiare;
  • associato in partecipazione.

Sono escluse altre tipologie di collaborazioni in quanto siano riconducibili a lavoro di tipo autonomo.

3.10 Esercizio di attività diverse e compatibili
All’interno dei locali ove si svolge l’attività di consulenza automobilistica possono essere svolte dalla stessa impresa autorizzata altre attività:

  • visite mediche per rinnovo patenti di guida, qualora si disponga di un locale ulteriore rispetto a quelli ordinariamente previsti (a tal fine vanno osservate le direttive fornite dall'ASL di Brescia con nota n. 121627 del 19/09/2005 ovvero successive);
  • altre attività compatibili ed affini all’attività principale, qualora la superficie dei locali lo consenta (è necessario garantire il rispetto delle indicazioni di superficie minima previste dalla specifica normativa di settore: v. Decreto Ministro dei Trasporti 09/11/1992, art. 1, comma 3). Sono considerabili compatibili, a titolo esemplificativo, l’attività assicurativa ai sensi del d.lgs. 209/2005 (che può essere svolta nello stesso ambiente in cui si svolge l’attività di impresa di consulenza) e l’attività di infortunistica (in locale separato ed afferente alla sede dell’agenzia).

L’esercizio delle suddette attività compatibili va comunicato alla Provincia (vedi Modulo di Comunicazione).

3.11 Sedi secondarie

Qualora il titolare dell'impresa intenda gestire una pluralità di studi di consulenza automobilistica, ancorché sotto forma di “sedi secondarie”, è necessario munirsi di apposita autorizzazione (vedi Modulo di Domanda di autorizzazione).

Per ogni nuova sede in tal modo autorizzata deve essere prevista la presenza di un preposto abilitato all’esercizio dell’attività di consulenza come di seguito indicato:

  1. In caso di ditta individuale il preposto può essere un dipendente o un prestatore d’opera con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
  2. In caso di società, secondo la forma organizzativa imprenditoriale, il preposto può essere:

un institore( 1) in tutti i tipi di società, oppure:

  • il legale rappresentante nelle società cooperative e nei consorzi.
  • un amministratore o un amministratore delegato nelle società di capitali (s.p.a., s.r.l.);
  • un socio accomandatario per le società in accomandita semplice (s.a.s.);
  • un socio nelle società di persone (s.n.c.);

Il preposto deve essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla legge 264/91, compreso l’attestato di idoneità professionale e non deve svolgere la propria attività presso altre sedi, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.

(1) L’institore è la persona preposta dal titolare, con procura, ai sensi degli articoli 2204, 2206, 2207 del Codice Civile, all’esercizio di un’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa (art. 2203 C.C.). Tutte le società possono quindi avere un institore il quale non necessariamente deve essere un socio, può essere un semplice dipendente preposto dal titolare all’esercizio di una impresa commerciale; la preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.

Sono altresì necessari, per ciascuna sede secondaria, tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, quali l'idoneità dei locali e l'adeguata capacità finanziaria (v. Circolare Min. Trasporti n. 146/96).

4. Verifiche, vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della l. 264/1991 spetta ai Comuni ed alla Provincia. In caso di accertate irregolarità la Provincia emette un atto di diffida, con cui invita l’interessato a regolarizzare la propria posizione.
In caso di accertate irregolarità persistenti o ripetute è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 516,46 a euro 2.582,28, oltre che la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi. Qualora non siano ancora trascorsi tre anni dall’accertamento della prima irregolarità, alla terza diffida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 2.582,28 e l’autorizzazione è revocata (art. 18, comma 2, n. 2 Regolamento provinciale).
In caso di trasferimento di sede senza il necessario nulla-osta si applica la sanzione della sospensione di mesi 1 come previsto dall'art. 9 della l. 264/1991 (art. 13, comma 2, Regolamento provinciale).

La revoca dell’autorizzazione è disposta quando vengano meno i requisiti per l’esercizio dell’attività e quando siano accertati gravi abusi. In tale ultimo caso si applica altresì la sanzione pecuniaria da euro 1.032,92 a euro 5.164,56.
L’esercizio dell’attività senza autorizzazione è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.582,28 a euro 10.329,12. Ove difetti altresì l’attestato di idoneità professionale si incorre nel reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 codice penale).

5. Principale normativa di riferimento

  • Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 13546 del 16 maggio 2012 “Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7 della legge 1991, n. 264”
  • Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011 “Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264”
  • Decreto Ministro Trasporti 28 aprile 2005, n. 161
  • Regolamento provinciale per la disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 19 aprile 1999)
  • Circolare Ministero dei Trasporti 20 novembre 1996, n. 146/96 “L. 8 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Indicazioni operative per il rilascio degli attestati di idoneità professionale”
  • Legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”
  • Decreto Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992 “Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale ed in rapporto con l’indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” Decreto Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992 “Definizione dei criteri relativi all’idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all’adeguatezza della capacità finanziaria per l’esercizio della medesima attività”
  • Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”

 

Settore di riferimento

Settore della Pianificazione Territoriale

Responsabile

Riccardo Davini
rdavini@provincia.brescia.it

Ufficio di riferimento

Ufficio Trasporti

Responsabile ufficio

Tiziano Andriulli
0303749579
tandriulli@provincia.brescia.it

Sede

Via Milano 13 25126 Brescia

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Esecuzione transazione. Possibile eseguire on-line l'intero procedimento che porta all'erogazione del servizio, compresi eventuali pagamenti, notifiche e consegne

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Allegati

Agenzie Automobilistiche - Modulo "Comunicazione"

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Agenzie Automobilistiche - Modulo "Requisiti"

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Agenzie Automobilistiche - Modulo "Antimafia"

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Agenzie Automobilistiche - Modulo "Domanda di autorizzazione"

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Agenzie Automobilistiche - Modulo "Comunicazione di sospensione"

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Agenzie Automobilistiche - Modulo Idoneità locali

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ALLEGATI SCIA MOD. 8 - Modulo Richiesta Pass

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AGENZIE Mod. Domanda di trasferimento

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Assolvimento imposta di bollo

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Requisiti locali per gabinetto medico rinnovo patenti

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Decreto Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992 “Definizione dei criteri relativi all’idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all’adeguatezza della capacità finanziaria per l’esercizio della medesima atti

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Data di aggiornamento scheda

31/01/2023

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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