L’Ufficio svolge attività di vigilanza, controllo e coordinamento riguardo Persone giuridiche private con sede nell’ambito provinciale, non operanti in campo assistenziale sociale e socio sanitario, iscritte all’albo regionale ex art. 4 comma 33, Legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1. Con la detta Legge la Regione, nell’ambito delle competenze ad essa conferite, ha individuato nelle Aziende sanitarie Locali e nelle Province – secondo gli ambiti di rispettiva competenza – le autorità preposte allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste, ex artt. 23 e 25 del Codice Civile, sulle persone giuridiche private di cui al Libro Primo, Titolo II dello stesso Codice.
Normativa di riferimento
- Legge regionale n. 1/2000, nel dettaglio artt. 23-25 Codice Civile.
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).