Autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali
Autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali
A chi è rivolto
Informazioni sui destinatari del servizio:
Soggetti richiedenti la concessione di acque minerali e termali che hanno ottenuto il decreto di riconoscimento dell'acqua minerale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. t) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (vedi Decreto Legislativo n. 176/2011).
Descrizione
Sono sottoposti ad autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 47, comma 2, della Legge Regionale 29 aprile 1980, n. 44:
- l’apertura e l’esercizio di stabilimenti termali;
- l’apertura e l’esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;
- l’impiego dell’acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719;
- l’estrazione di sali dalle acque minerali.
L’autorizzazione è permanente (art. 53, comma 1, Legge Regionale n. 44/1980). L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia contestualmente all’atto di concessione dell’acqua minerale e termale, a seguito di riconoscimento dell’acqua minerale da parte del Ministero della Sanità. L’autorizzazione è comunicata dalla Provincia al Ministero della Sanità, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia verrà data contestuale comunicazione del rilascio della concessione di acque e dell’autorizzazione.
Normativa di riferimento
Legge Regionale n. 44/1980
Come fare
Ecco come fare per accedere al servizio:
I soggetti richiedenti la concessione di acque minerali e termali, ai fini dell'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali, devono allegare tutti gli atti e documenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'imbottigliamento o condizionamento, ovvero per l'utilizzazione in loco dell'acqua minerale o termale per stabilimenti idropinici o di altre cure termali così come definite dall'art. 4 lettera a) del Regio Decreto 18 settembre 1919, n. 1924.
Il concessionario di stabilimento termale ad andamento stagionale è tenuto a comunicare alla Provincia, almeno 60 giorni prima, la data di riapertura dello stabilimento.
Cosa serve
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
-
Cosa si ottiene
Il servizio consente di ottenere:
Autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali
Tempi e scadenze
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
n. 180 giorni dalla ricezione della domanda (salvo eventuali sospensioni del procedimento)
Quanto costa
Il servizio viene fornito a fronte del pagamento delle spese per l'istruttoria (che sarà richiesto in sede di avvio del procedimento), definite in € 2.000,00 per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimento termale e in € 2.500,00 per l'autorizzazione all'esercizio e commercio di acque minerali (imbottigliamento).
Procedure collegate all'esito
Gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso contattando i relativi responsabili ai numeri telefonici e/o all'indirizzo e-mail sotto indicati;
Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni.
In caso di inerzia è possibile contattare il Responsabile dell'adozione del provvedimento finale: Dott. Giovanmaria Tognazzi - Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - tel. 0303749220 - gtognazzi@provincia.brescia.it.
Orari
Dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30, venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Nessun limite alla copertura geografica