Autorizzazione unica ambientale (aua)

Servizio attivo

Autorizzazione unica ambientale (aua)


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Sono soggette all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 18/04/2005 (microimprese, piccole imprese e medie imprese- PMI) e gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), a prescindere dal fatto che il gestore sia una PMI o una grande impresa.

Descrizione

L’AUA è il provvedimento, adottato dalla Provincia quale autorità competente e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, previsti dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013:
  1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  2. comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  4. autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge n. 447 del 26/10/1995 in materia di impatto acustico;
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 99 del 27/01/1992;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  8. autorizzazione di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 101/2020 (in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti);
  9. notifica di pratica di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 101/2020 (in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti).      
La domanda di AUA e ogni altra comunicazione per la Provincia deve essere trasmessa in modalità esclusivamente telematica al SUAP competente per territorio.
L’acquisizione dell'AUA è generalmente obbligatoria in occasione del rilascio, rinnovo, modifica o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti, salvo il caso in cui l’attività dell'impresa necessiti esclusivamente di titoli abilitativi acquisibili in regime di comunicazione o di adesione all’autorizzazione generale.
 

Normativa di riferimento

  • decreto Ministro Attività Produttive del 18/04/2005 (Criteri di individuazione delle piccole e medie imprese)
  • d.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive)
  • d.P.R. n. 227/2011 (Regolamento per la semplificazione di procedimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese)
  • d.P.R. 59/2013 (Regolamento dell’AUA)
  • Circolare regionale AUA n. 19 del 05.08.2013 e successivi provvedimenti regionali
  • Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013 (Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’AUA)
  • d.G.R. n. 3827 del 14.07.2005 (Modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di AUA);
  • Normativa ambientale di settore statale e regionale relativa ai titoli abilitativi sostituiti dall'AUA

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Ambito di applicazione dell’AUA

Sono soggetti alla disciplina dell’AUA tutti gli impianti produttivi non soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche quando il gestore sia una grande impresa (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013). 

Ai sensi del punto 4. della d.g.r. Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)” sono esclusi dall’AUA:

  • gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimen­to di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
  • gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché af­ferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/ messa in sicurezza;

Quando deve essere presentata domanda di AUA?

A partire dal 13/06/2013, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013, i gestori devono presentare la domanda di AUA al SUAP in caso di rilascio, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi indicati all’art. 3, comma 1, di tale decreto.
Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto o di modifica dell’impianto esistente sia soggetto a Verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA il relativo progetto.
La domanda di AUA deve essere presentata nei termini previsti dalla normativa di settore relativa a ciascuno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA (di cui i sopraindicati punti da 1. a 9.) per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche nel caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).

E’ sempre necessario presentare la domanda di AUA?

Il gestore ha la facoltà di non avvalersi dell’AUA solo:
  1. nel caso in cui si tratti di attività soggette esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni di cui ai sopraindicati punti 2., 4., 5. 7. e 9. (art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 59/2013);
  2. quando intenda aderire alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni (art. 7, comma 1 del richiamato d.P.R.).
Anche in tali casi, comunque, le relative comunicazioni o le domande di adesione vanno presentate per il tramite del SUAP.
La richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1 del d.P.R. salvo che ricorra una delle due deroghe previste ai precedenti punti 1. e 2.
L’AUA deve quindi essere richiesta anche quando l’impianto è soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore ed il primo titolo in scadenza è una comunicazione (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).
Ai sensi del richiamato art. 7, comma 1 del d.P.R. 59/2013, nel caso in cui venga a scadere un’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, il gestore può presentare autonoma istanza di adesione a tale autorizzazione (senza richiedere l’AUA) non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale o altre comunicazioni, ma anche quando l’attività è soggetta anche a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).

A chi deve essere presentata domanda di AUA?

La domanda per il rilascio dell’AUA, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e di seguito indicata deve essere presentata esclusivamente al SUAP competente del Comune in cui è ubicato lo stabilimento.
Il SUAP trasmette immediatamente la domanda, con la documentazione allegata, alla Provincia quale autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. n. 160 del 07/09/2010.
Le informazioni relative ai SUAP dei Comuni della provincia di Brescia sono rilevabili sul sito internet www.impresainungiorno.gov.it

 

Adempimenti e indicazioni per il SUAP e per gli altri Enti coinvolti

In caso di presenza di scarico idrico, al fine di acquisire le dichiarazioni e i pareri necessari per l’istruttoria, la domanda di AUA deve essere inoltrata, a secondo dei casi sotto riportati, anche al/ai Comune/i, al Gestore della pubblica fognatura, al Gestore del corpo idrico superficiale, all’ASL e all’ARPA.

Dichiarazioni da rendere alla Provincia entro 30 gg dalla data di ricevimento della domanda di AUA:

1. nel caso di scarico con recapito in corpo idrico superficiale (c.i.s.):

dichiarazione del Gestore del corpo idrico superficiale ricettore con l’indicazione delle portate idrauliche (minime, medie) e i periodi dell'anno con portata idraulica nulla, espressi in giorni, secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 9, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. nel caso di scarico con recapito su suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o in falda:

dichiarazione del Comune che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto (zona che, salvo diversa individuazione comunale, ha un’estensione di 200 m di raggio), corredata da idoneo estratto del PGT (art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);

3. nel caso di scarico con recapito su suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o in falda nella fascia di 200 metri dai confini comunali,  oltre alla dichiarazione di cui al precedente punto 2:

dichiarazione del Comune confinante che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto (zona che, salvo diversa individuazione comunale, ha un’estensione di 200 m di raggio), corredata da idoneo estratto del PGT;

4. nel caso di scarico di acque di prima pioggia, di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche:

dichiarazione del Comune o del gestore della pubblica fognatura che l’insediamento ricade in zona non servita da pubblica fognatura nera o mista;

5. nel caso di scarico di acque di prima pioggia ai sensi dell’art. 13 del regolamento regionale n. 4/2006:

dichiarazione del Comune che l’insediamento ricade in zona non servita da pubblica fognatura bianca.

Trasmissione da parte dei SUAP alla Provincia ed agli altri enti coinvolti delle domande e delle comunicazioni previste dal d.P.R. n. 59/2013

Fino alla definizione dei modelli di domanda e di comunicazione ed al fine di uniformare e rendere omogeneo lo scambio di informazioni, si propone di seguito uno schema di lettera di trasmissione da utilizzare da parte dei SUAP per la trasmissione delle domande, delle comunicazioni e dei relativi allegati. In "Allegati" è scaricabile il modulo "schema di lettera SUAP"

Pareri da rendersi alla Provincia:

- Parere dell’A.R.P.A. per nuovi scarichi di acque reflue urbane, industriali, di acque di prima pioggia, di acque reflue domestiche con carico organico superiore a 50 abitanti equivalenti e acque utilizzate per scopo geotermico con scarico in corpo idrico superficiale; - Parere dell’A.S.L. per scarico di acque utilizzate a scopo geotermico nella falda sotterranea.

Qualora lo scarico si configuri, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 152/2006, come scarico di sostanze pericolose, la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata dal SUAP, oltre che alla Provincia, all’Ufficio d’Ambito di Brescia e al Gestore della pubblica fognatura, anche all’ARPA di Brescia per acquisire il parere ai sensi dell’art.6 Allegato A della d.g.r. n. 8/11045 del 20/01/2010.

La documentazione da allegare alla domanda di AUA:

Alla domanda di AUA, da compilare direttamente sul portale del SUAP del Comune in cui ha sede l’impianto, vanno allegati i documenti e le informazioni ivi previste, nonché i documenti di seguito indicati per ciascuna tipologia di autorizzazione richiesta.

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di prima/seconda pioggia.
Clicca qui per la documentazione.

Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sez. II Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

La Relazione Tecnica redatta utilizzando l’allegato modello ed i documenti indicati in tale Relazione, scaricabile in calce a questa pagina.

Autorizzazione generale (procedura semplificata) di cui all’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Per impianti industriali ed artigianali, allevamenti e pulitintolavanderie: clicca qui per la documentazione

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria) di cui all’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

1 - Per impianti industriali ed artigianali: la Relazione Tecnica redatta utilizzando l’allegato modello ed i documenti indicati in tale Relazione. Per i contenuti tecnici si faccia riferimento agli Allegati Tecnici scaricabili in calce a questa pagina, nonché agli Allegati Tecnici dell'Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera: clicca qui per la documentazione
2 - Per allevamenti: la Relazione Tecnica redatta utilizzando l’allegato modello ed i documenti indicati in tale Relazione.
 
Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge n. 447 del 26/10/1995 in materia di impatto acustico.
Il provvedimento di AUA sostituisce anche l’atto di comunicazione o nulla osta relativo all’impatto acustico, ai sensi dell’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26/10/1995, n. 447. Tale adempimento risulta necessario per i progetti di nuovo impianto e di modifica di impianto esistente qualora le variazioni proposte comportino un peggioramento del clima acustico esistente. A tal fine si rappresentano le seguenti casistiche:
  • se il gestore rientra nella definizione di PMI: l’impresa potrà avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto dei limiti acustici (in Allegato), così come individuati dalla classificazione acustica comunale.
  • se il gestore non rientra nella definizione di PMI: dovrà essere presentata una Relazione previsionale di impatto acustico, redatta in conformità alla normativa vigente. In tale circostanza, sarà inoltre necessario provvedere al versamento diretto ad ARPA degli oneri istruttori previsti dalla d.G.R. Lombardia n. X/3827 del 14/07/2015, ai fini della valutazione tecnica della documentazione acustica.

Comunicazione in materia di rifiuti (procedura semplificata) di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste. Clicca qui per la documentazione

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

-

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

Autorizzazione unica ambientale (aua)

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

Il termine per la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento espresso è fissato in:
  • 120 giorni nel caso dell’AUA che sostituisce anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera;
  • 90 giorni nel caso dell’AUA che sostituisce altri assensi diversi dall'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera.

Quanto costa

Il servizio viene prestato a fronte del versamento degli oneri istruttori previsti per ciascuno dei titoli abilitativi ambientali sostituiti dall'AUA: in particolare i costi per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'AUA sono stati stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/3827 del 14.07.2015.

Tali costi vanno determinati utilizzando l'allegato foglio di calcolo regionale (file in formato MSExcel): tale foglio denominato "Riepilogo ONERI AUA" deve essere trasmesso unitamente alla domanda di AUA. 

E' necessario trasmettere unitamente alla documentazione della domanda anche copia del foglio denominato "Riepilogo ONERI AUA". 

All'atto di presentazione della domanda devono essere assolti gli oneri in materia di imposta di bollo direttamente sulla piattaforma dello Sportello SUAP competente.

Modalità di versamento

  • A favore della Provincia mediante PagoPA cliccando qui:  Portale Cittadino e selezionando il tipo dovuto, prestando attenzione all'ufficio di competenza.
  • A favore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia: mediante PagoPA (clicca qui).

L’attestazione del versamento deve essere allegata alla comunicazione.

Per quanto riguarda le attività di gestione rifiuti, si ricorda che ogni anno deve essere corrisposto un diritto di iscrizione annuale al registro delle imprese che recuperano rifiuti speciali pericolosi e non, secondo gli importi previsti dall’art. 3, comma 1, del D.M. 21 luglio 1998, n.350, da versare alla Provincia con le stesse modalità sopraccitate.

Nella causale indicare: “UFF. RIFIUTI SEMPLIFICATE – Diritto d’iscrizione art. 216 R______ Anno ______ - Insediamento:__________”

Classe Attività

Quantità annua rifiuti

Art. 216 recupero - importi

1

Superiore o uguale a 200.000 ton.

€ 774,69

2

Superiore o uguale a 60.000 ton e inferiore a 200.000 ton.

€ 490,63

3

Superiore o uguale a 15.000 ton e inferiore a 60.000 ton.

€ 387,34

4

Superiore o uguale a 6.000 ton e inferiore a 15.000 ton.

€ 258,23

5

Superiore o uguale a 3.000 ton e inferiore a 6.000 ton.

€ 103,29

6

Inferiore a 3.000 tonnellate

€ 51,65

Procedure collegate all'esito

Gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso contattando i relativi responsabili ai numeri telefonici e/o all'indirizzo e-mail sotto indicati.

Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni  dall'avvenuta conoscenza  ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni.

In caso di inerzia è possibile contattare il Responsabile dell'adozione del provvedimento finale:
- dott. Riccardo Davini - Direttore del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - tel. 0303749739 - rdavini@provincia.brescia.it
- dott. Giovanmaria Tognazzi - Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile tel. 0303749 - gtognazzi@provincia.brescia.it (relativamente all’AUA che sostituisce l’autorizzazione in materia di rifiuti)

 

Segnalazioni sul servizio

Scrivere a segreteria.ambiente@provincia.brescia.it

SETTORE DI RIFERIMENTO

Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile

RESPONSABILE

Riccardo Davini
rdavini@provincia.brescia.it

Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile: dott. Giovanmaria Tognazzi tel. 0303749220 e-mail: gtognazzi@provincia.brescia.it

UFFICIO DI RIFERIMENTO

Ufficio Aria- Rumore
Ufficio Acqua
Ufficio Rifiuti

RESPONSABILE UFFICIO

Ufficio Aria rumore – Acqua: dott. Pierangelo Barossi tel. 0303749576 e-mail: pbarossi@provincia.brescia.it
Ufficio Rifiuti: dott.ssa Lucia Rossi tel. 030-3749680 e-mail: lrossi@provincia.brescia.it

 

Orari

Da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle 16,30
Il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Accedi al servizio

Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio

Via Milano 13 - 25126 - Brescia

PEC: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

Telefono: 0303749739

Email: rdavini@provincia.brescia.it

Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile

Via Milano 13 - 25126 - Brescia

PEC: ambiente@pec.provincia.bs.it

Telefono: 0303749909 - 586 - 738

Email: segreteria.ambiente@provincia.brescia.it

Ufficio Aria- Rumore

Via Milano 13 - 25126 - Brescia

PEC: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

Telefono: 0303749726

Email: sportelloippc@provincia.brescia.it

Telefono: 0303749696

Ufficio Acqua

Via Milano 13 - 25126 - Brescia

PEC: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

Telefono: 0303749621

Ufficio Rifiuti

Via Milano 13 - 25126 - Brescia

PEC: ambiente@pec.provincia.bs.it

Telefono: 0303749911

Email: segreteria.ambiente@provincia.brescia.it

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

Nessun limite alla copertura geografica

Contatti

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PEC: ambiente@pec.provincia.bs.it

Telefono: 0303749909 - 586 - 738

Email: segreteria.ambiente@provincia.brescia.it

Ufficio Aria- Rumore

Via Milano 13 - 25126 - Brescia

PEC: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

Telefono: 0303749726

Email: sportelloippc@provincia.brescia.it

Telefono: 0303749696

Ufficio Acqua

Via Milano 13 - 25126 - Brescia

PEC: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

Telefono: 0303749621

Ufficio Rifiuti

Via Milano 13 - 25126 - Brescia

PEC: ambiente@pec.provincia.bs.it

Telefono: 0303749911

Email: segreteria.ambiente@provincia.brescia.it

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Aria- Rumore

Via Milano 13 - 25126 - Brescia

PEC: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

Telefono: 0303749726

Email: sportelloippc@provincia.brescia.it

Telefono: 0303749696

Personale addetto

1. Per l'AUA che sostituisce  l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

Responsabile del Procedimento:
Dott. Pierangelo Barossi
Tel. 0303749576
E-mail: pbarossi@provincia.brescia.it

Referente del servizio:
Dott. Pierangelo Barossi
Tel. 0303749576
E-mail: pbarossi@provincia.brescia.it

Referenti per l'istruttoria:
Geom. Gianluca Rossini
Tel. 0303749853
E-mail: grossini@provincia.brescia.it
 
Dott. Salvatore Cirami
Tel. 0303749597
 
Dott. Andrea Cavallero
Tel. 0303749647
 
Ing. Federico Sacchetti
Tel. 0303749698
 

2. Per l'AUA che sostituisce l'autorizzazione agli scarichi NON in fognatura (suolo, sottosuolo, cis):

Referente del servizio:
Dott.sa Diana Federici
Tel. 0303749621
E-mail: dfederici@provincia.brescia.it

Referenti per l'istruttoria:
Arch. Sonia Bettoni
Tel. 0303749697
 
Ing. Giovanni Tona
Tel. 0303749673
 
Ing. Chiara Picconi
Tel. 0303749674
 

3. Per l'AUA che sostituisce l'autorizzazione agli scarichi in fognatura:

Responsabile del procedimento:
Dott. Marco Zemello
Tel. 0308379414
E-mail mzemello@aato.brescia.it

Referente del servizio:
Dott. Marco Zemello
Tel. 0308379414
E-mail mzemello@aato.brescia.it

4. Per l'AUA Rifiuti:

Referente del servizio:
Dott.ssa Lucia Rossi
Tel. 0303749680
E-mail: lrossi@provincia.brescia.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il mar 19 mag, 2026 3:59 pm