Esami per l’abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola

Servizio attivo

La Provincia organizza gli esami per l’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola.


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Cittadini interessati a conseguire l'idoneità di insegnante di teoria e/o istruttore di guida.

Descrizione

La Provincia organizza gli esami per l’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola.

Tale funzione è stata attribuita alle Province dal d.lgs. 112/1998 (art. 105, comma 3, lett. c).

La Provincia di Brescia si è dotata al proposito di un apposito “Regolamento per la nomina della commissione provinciale e per l’ammissione dei candidati all’esame per il conseguimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuole”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 2025.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

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Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

1) INSEGNANTE DI TEORIA Le sessioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola e per l’estensione dell’abilitazione a insegnante di teoria sono indette dalla Provincia attraverso apposito AVVISO, che contiene la disciplina dell’esame. L’avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale. I requisiti di partecipazione sono:

A. Per i candidati che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO PRIMA del 6 aprile 2024 (come da art. 2 disposizioni transitorie del D.M. 34/2024):

  • cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;
  • età non inferiore a diciotto anni;
  • diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni (vedasi allegato modulo di domanda per precisazioni sul titolo di studio conseguito da cittadini stranieri);
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • patente di guida della categoria B normale o speciale;
  • attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del D.M. n. 17/2011.

B. Per i candidati che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024 (come da art. 2 disposizioni transitorie del D.M. 34/2024):

  • cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;
  • età non inferiore a diciotto anni;
  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado (vedasi allegato modulo di domanda per precisazioni sul titolo di studio conseguito da cittadini stranieri);
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
  • attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da soggetto erogatore in attuazione del D.M. n. 17/2011, come modificato dal DM n. 34/2024.

L’esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie che costituiscono il programma del corso di formazione iniziale per insegnanti di cui all’allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, come modificato dal D.M. n. 34/2024 e si articola in quattro prove, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale:

  • a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
  • b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino a un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d’esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E’ ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  • c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E’ ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  • d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Per i candidati che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024, ciascuna delle prove di cui alle lettere b), c) e d), in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall’esito positivo della prova di cui alla lettera a).

L'istruttore di guida che intende conseguire l’abilitazione di insegnante di teoria sostiene l'esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità di cui sopra, ad esclusione della prima prova inerente la compilazione delle schede-quiz.
Ai candidati che hanno superato l'esame la Provincia rilascia l’attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Tale attestato viene rilasciato d’ufficio previo assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’interessato.
L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti. 
Sull'attestato medesimo dovrà essere annotata la frequenza dei corsi di formazione periodica previsti dall'art. 4 del D.M. 17/2011.    

2) ISTRUTTORE DI GUIDA Le sessioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola e per l’estensione dell’abilitazione a insegnante di teoria sono indette dalla Provincia attraverso apposito AVVISO, che contiene la disciplina dell’esame e che viene pubblicato sul sito internet istituzionale. I requisiti di partecipazione sono i seguenti.

A. Per i candidati che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO PRIMA del 6 aprile 2024 (come da art. 2 disposizioni transitorie del DM 34/2024):

  • cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;
  • età non inferiore a ventuno anni;
  • diploma di istruzione di secondo grado (vedasi allegato modulo di domanda per precisazioni sul titolo di studio conseguito da cittadini stranieri);
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • patente di guida della categoria:
    • A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali (per abilitazione ad istruttore completa);
    • B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali (per l’abilitazione ad istruttore parziale);
    • B speciale, C speciale e D speciale, (per abilitazione amministrativa ad istruttore di guida ai soli fini della presentazione della segnalazione di inizio attività- SCIA di autoscuola)
  • attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del D.M. n. 17 del 26.01.2011 e successive modifiche.

B. Per i candidati che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024 (come da art. 2 disposizioni transitorie del D.M. 34/2024):

  • cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;
  • età non inferiore a ventuno anni;
  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado (vedasi allegato modulo di domanda per precisazioni sul titolo di studio conseguito da cittadini stranieri);
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • patente di guida della categoria:
    • almeno le categorie BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione);
    • almeno le categorie A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
    • almeno le categorie BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
    • almeno le categorie A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
    • almeno le categorie BE e CE speciali (per abilitazione amministrativa ad istruttore di guida ai soli fini della presentazione della segnalazione di inizio attività- SCIA di autoscuola)
  • attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da soggetto erogatore in attuazione del D.M. n. 17 del 26.01.2011, come modificato dal DM n. 34/2024.

L’esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie che costituiscono il programma del corso di formazione iniziale per insegnanti di cui all’allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e si articola in tre prove, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto ministeriale:
 

  • 1. PROVA QUIZ: il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. La prova è superata dal candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori non superiore a due.
  • 2. PROVA ORALE: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
  • 3. PROVA PRATICA:
    • A. per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
    • B. per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
    • C. per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d’esame;
    • D. per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d’esame.

Non sostengono la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai soli fini previsti dall'art. 5 - comma 2 - D.M. 17/2011).

La prova pratica è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque su dieci e complessivamente sulle tre/due prove, non inferiore a dodici su venti (in caso il candidato sostenga due prove) o a diciotto rispetto al punteggio massimo trenta (in caso il candidato sostenga tre prove).
In caso di esito negativo è possibile ripetere sia la seconda che la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall’esito positivo della prova QUIZ.

L'insegnante di teoria che intende conseguire l’abilitazione di istruttore di guida sostiene l'esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità sopra descritte, ad esclusione della prima prova inerente la compilazione delle schede-quiz. 

L'istruttore che intende integrare la propria abilitazione, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l’abilitazione da istruttore di guida, frequenta un corso integrativo di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta.
Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l’esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.
Ai candidati che hanno superato l'esame la Provincia rilascia l’attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Tale attestato viene rilasciato d’ufficio previo assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’interessato.
L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti. All’istruttore di guida che intende integrare l’abilitazione non sarà rilasciato un nuovo attestato ma verrà rilasciato un attestato integrativo.
Sull'attestato medesimo dovrà essere annotata la frequenza dei corsi di formazione periodica previsti dall'art. 9 del D.M. 17/2011.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

Esami per l’abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

120 giorni dalla data di scadenza del bando.

Quanto costa

Euro 100 per oneri di istruttoria.Una marca da bollo di valore corrente per la domanda. Una marca da bollo di valore corrente per il rilascio dell’attestato.

Procedure collegate all'esito

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:

Per avere informazioni relative al procedimento in corso, gli interessati possono contattare via posta elettronica e/o telefono i referenti sotto riportati oppure recarsi personalmente presso gli uffici.
Contro il provvedimento finale potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento è in capo al dirigente responsabile del settore dott. Riccardo Davini email: rdavini@provincia.brescia.it

Normativa di riferimento:

  • Art. 123 (Autoscuole) del d.lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”
  • Art. 105, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 112/1998
  • Accordo Stato-Regioni-Enti locali di cui al provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata
  • Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 26/01/2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, come modificato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30, “Regolamento recante modifiche alla disciplina dell’attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole”. Modificato dal Decreto Ministero dei Trasporti 01/02/2024 n. 34 “Abilitazione insegnanti e istruttori di autoscuola”
  • Regolamento per la nomina della Commissione provinciale e per l'ammissione dei candidati all'esame per il conseguimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuole, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 2025.

Segnalazioni sul servizio

Contattare il responsabile del procedimento.

Orari

L'ufficio è aperto al pubblico lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 / martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 14

Personale addetto

Responsabile del procedimento: 
Tiziano Andriulli
Tel. 0303749579
E-mail tandriulli@provincia.brescia.it

Referente del servizio:
Milena Strambini
Tel. 0303748030
E-mail mstrambini@provincia.brescia.it

Accedi al servizio

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Pagina aggiornata il ven 11 lug, 2025 11:32 am