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Modulistica servizio: Esami per l’abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola
La Provincia organizza gli esami per l’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e d...
Informazioni sui destinatari del servizio:
Cittadini interessati a conseguire l'idoneità di insegnante di teoria e/o istruttore di guida.
La Provincia organizza gli esami per l’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola.
Tale funzione è stata attribuita alle Province dal d.lgs. 112/1998 (art. 105, comma 3, lett. c).
La Provincia di Brescia si è dotata al proposito di un apposito “Regolamento per la nomina della commissione provinciale e per l’ammissione dei candidati all’esame per il conseguimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuole”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 2025.
Ecco come fare per accedere al servizio:
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Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
1) INSEGNANTE DI TEORIA Le sessioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola e per l’estensione dell’abilitazione a insegnante di teoria sono indette dalla Provincia attraverso apposito AVVISO, che contiene la disciplina dell’esame. L’avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale. I requisiti di partecipazione sono:
A. Per i candidati che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO PRIMA del 6 aprile 2024 (come da art. 2 disposizioni transitorie del D.M. 34/2024):
B. Per i candidati che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024 (come da art. 2 disposizioni transitorie del D.M. 34/2024):
L’esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie che costituiscono il programma del corso di formazione iniziale per insegnanti di cui all’allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, come modificato dal D.M. n. 34/2024 e si articola in quattro prove, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale:
Per i candidati che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024, ciascuna delle prove di cui alle lettere b), c) e d), in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall’esito positivo della prova di cui alla lettera a).
L'istruttore di guida che intende conseguire l’abilitazione di insegnante di teoria sostiene l'esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità di cui sopra, ad esclusione della prima prova inerente la compilazione delle schede-quiz.
Ai candidati che hanno superato l'esame la Provincia rilascia l’attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Tale attestato viene rilasciato d’ufficio previo assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’interessato.
L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti.
Sull'attestato medesimo dovrà essere annotata la frequenza dei corsi di formazione periodica previsti dall'art. 4 del D.M. 17/2011.
2) ISTRUTTORE DI GUIDA Le sessioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola e per l’estensione dell’abilitazione a insegnante di teoria sono indette dalla Provincia attraverso apposito AVVISO, che contiene la disciplina dell’esame e che viene pubblicato sul sito internet istituzionale. I requisiti di partecipazione sono i seguenti.
A. Per i candidati che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO PRIMA del 6 aprile 2024 (come da art. 2 disposizioni transitorie del DM 34/2024):
B. Per i candidati che hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024 (come da art. 2 disposizioni transitorie del D.M. 34/2024):
L’esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie che costituiscono il programma del corso di formazione iniziale per insegnanti di cui all’allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e si articola in tre prove, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto ministeriale:
Non sostengono la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai soli fini previsti dall'art. 5 - comma 2 - D.M. 17/2011).
La prova pratica è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque su dieci e complessivamente sulle tre/due prove, non inferiore a dodici su venti (in caso il candidato sostenga due prove) o a diciotto rispetto al punteggio massimo trenta (in caso il candidato sostenga tre prove).
In caso di esito negativo è possibile ripetere sia la seconda che la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall’esito positivo della prova QUIZ.
L'insegnante di teoria che intende conseguire l’abilitazione di istruttore di guida sostiene l'esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità sopra descritte, ad esclusione della prima prova inerente la compilazione delle schede-quiz.
L'istruttore che intende integrare la propria abilitazione, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l’abilitazione da istruttore di guida, frequenta un corso integrativo di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta.
Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l’esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.
Ai candidati che hanno superato l'esame la Provincia rilascia l’attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Tale attestato viene rilasciato d’ufficio previo assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’interessato.
L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti. All’istruttore di guida che intende integrare l’abilitazione non sarà rilasciato un nuovo attestato ma verrà rilasciato un attestato integrativo.
Sull'attestato medesimo dovrà essere annotata la frequenza dei corsi di formazione periodica previsti dall'art. 9 del D.M. 17/2011.
Il servizio consente di ottenere:
Esami per l’abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
120 giorni dalla data di scadenza del bando.
Euro 100 per oneri di istruttoria.Una marca da bollo di valore corrente per la domanda. Una marca da bollo di valore corrente per il rilascio dell’attestato.
Per avere informazioni relative al procedimento in corso, gli interessati possono contattare via posta elettronica e/o telefono i referenti sotto riportati oppure recarsi personalmente presso gli uffici.
Contro il provvedimento finale potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.
Il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento è in capo al dirigente responsabile del settore dott. Riccardo Davini email: rdavini@provincia.brescia.it
Contattare il responsabile del procedimento.
L'ufficio è aperto al pubblico lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 / martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 14
Responsabile del procedimento:
Tiziano Andriulli
Tel. 0303749579
E-mail tandriulli@provincia.brescia.it
Referente del servizio:
Milena Strambini
Tel. 0303748030
E-mail mstrambini@provincia.brescia.it
Nessun limite alla copertura geografica
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