Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale n. 2/2006, non possono essere eseguite senza previa autorizzazione da parte dell’ufficio istruttore, le opere e gli atti elencati all’articolo 217 del r.d. 1775/1933 e gli altri interventi di manutenzione straordinaria che non incidono in alcun modo sulla consistenza e sulla sagoma delle opere di derivazione e che non modificano gli elementi contenuti nel disciplinare di concessione e/o nel progetto esecutivo approvato e collaudato ovvero le condizioni d’esercizio della concessione. In relazione alla complessità degli interventi previsti, al fine di integrare le azioni dei diversi soggetti coinvolti e semplificare l’iter autorizzativo dei lavori previsti, l’ufficio istruttore può convocare una conferenza di servizi.
Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell’uso della forza motrice, ovvero i lavori di manutenzione ordinaria che possono comportare temporanee limitazioni dell’operatività ("fuori servizio") delle opere di derivazione o di scarico, sono previamente comunicati all’autorità concedente.
Normativa di riferimento
- Regolamento Regionale n. 2/2006, art. 27;
- R.D. n. 1775/1933.