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Modulistica servizio: Permesso di ricerca di acque minerali e termali
Permesso di ricerca di acque minerali e termali
Informazioni sui destinatari del servizio:
Soggetti interessati alla ricerca.
La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso, che è rilasciato dalla Provincia a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere (Legge Regionale 29 aprile 1980, n. 44, art. 3). Il permesso di ricerca è rilasciato, di massima, per un'area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.
È prorogabile per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi da esso previsti.
In caso di concorso di istanze costituisce elemento di preferenza la priorità nella presentazione dell'istanza e in ogni caso la titolarità della domanda in capo agli Enti Locali territoriali o loro consorzi compresi nel perimetro del permesso.
Legge Regionale n. 44/1980
Ecco come fare per accedere al servizio:
Alla domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve essere allegato un programma di massima dei lavori, contenente quanto indicato dall'art. 4 della L.R. n. 44/1980, e le cartografie. Qualora il permesso sia richiesto da una società, devono essere altresì allegati copia autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali (v. modulo domanda e certificato sostitutivo).
Prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre sei mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato il progetto di dettaglio delle opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo di perforazione per la ricerca delle falde acquifere non affioranti. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di conferimento del permesso di ricerca ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori.
Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca sono a carico del richiedente. In caso di progetto assoggettato a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale (VIA), la domanda va presentata contestualmente all'istanza di verifica o di VIA (art. 4, comma 1, e art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2010).
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
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Il servizio consente di ottenere:
Permesso di ricerca di acque minerali e termali.
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
n. 90 giorni dalla ricezione della domanda (salvo eventuali sospensioni del procedimento)
Il servizio viene fornito a fronte del pagamento delle spese per l'istruttoria definite in € 1.000,00 (che sarà richiesto in sede di avvio del procedimento).
Gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso contattando i relativi responsabili ai numeri telefonici e/o all'indirizzo e-mail sotto indicati;
Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni.
In caso di inerzia è possibile contattare il Responsabile dell'adozione del provvedimento finale: - Dott. Giovanmaria Tognazzi - Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - tel. 0303749220 - gtognazzi@provincia.brescia.it.
Dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30, il venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Settore di riferimento
Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Responsabile
Giovanmaria Tognazzi
0303749220
gtognazzi@provincia.brescia.it
Ufficio di riferimento
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali
Responsabile ufficio
Alessandra Zendrini
0303749876
azendrini@provincia.brescia.it
Nessun limite alla copertura geografica
Permesso di ricerca di acque minerali e termali
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