Allegati
Modulistica servizio: Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Informazioni e modulistica
Informazioni sui destinatari del servizio:
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1. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è disciplinata dalla legge n. 264 del 1991, che la definisce come svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla medesima legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque interessato. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione della Provincia.
2. Requisiti per l’esercizio dell’attività
Per essere autorizzati all’esercizio dell’attività di consulenza il titolare (in caso di impresa individuale) ovvero i soggetti indicati dall’art. 3 della l. 264/1991 (in caso di società) devono possedere i seguenti requisiti:
Si precisa che in caso di società i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) devono essere posseduti:
Il requisito dell’idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno dei soci o amministratori sopra indicati.
Si ricorda al proposito che l'indizione e lo svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto compete alla Provincia (vedi sezione TRASPORTO PRIVATO – Esami e Titoli abilitativi).
Il requisito riguardante i locali e la capacità finanziaria deve essere posseduto invece dalla società. Il requisito della adeguata capacità finanziaria è dimostrabile attraverso una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad euro 2.582.284. L’attestazione deve avere riferimento ad un importo pari ad euro 51.645,69 e va effettuata secondo lo schema allegato al D.M. Trasporti 09/11/1992.
3. Esercizio dell'attività e obblighi delle imprese
3.1 Avvio attività
Al fine di intraprendere una nuova attività di consulenza il titolare o rappresentante legale dell’impresa deve presentare alla Provincia una domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione dimostrativa dei requisiti e della ricevuta del versamento del contributo una tantum previsto dall’art. 8, comma 4, della l. 264/1991 (vedi Modulo Domanda di autorizzazione). La Provincia conclude il procedimento entro il termine di 150 giorni, salvo interruzioni e/o sospensioni di legge. L'attività può essere avviata solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione.
3.2 Sospensione dell’attività
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di mesi 6, previa comunicazione alla Provincia che deve pervenire entro 15 giorni dall’avvenuta sospensione (vedi Modulo Comunicazione di sospensione). La Provincia prende atto della sospensione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La sospensione è prorogabile per altri 6 mesi previa comunicazione, comprovante che il titolare si stia attivando per reperire altri locali idonei, da presentarsi entro la scadenza del primo periodo di sospensione, a pena di decadenza dell'autorizzazione (vedi Modulo Comunicazione di sospensione). La Provincia prende atto della proroga della sospensione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3.3 Trasferimento dell’azienda
Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare (cessione, donazione, fusione, scissione, affitto, usufrutto), l’avente causa deve chiedere alla Provincia il rilascio a proprio favore dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del proprio dante causa (vedi Modulo Domanda di autorizzazione). Contestualmente alla revoca della precedente, la Provincia rilascia la nuova autorizzazione entro 150 giorni, previo accertamento dei prescritti requisiti da parte del richiedente (art. 4, comma 3, l. 11/1994; art. 9.5 Regolamento provinciale).
3.4 Decesso e sopravvenuta incapacità fisica. Altre variazioni
In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell’impresa individuale, l’attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale (art. 4, comma 4, l. 11/1994).
Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell’amministratore in possesso dell’attestato di idoneità professionale, l’attività può essere proseguita provvisoriamente per un periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale (art. 4, comma 5, l. 11/1994).
Il decesso, la sopravvenuta incapacità fisica, eventuali altre variazioni della compagine sociale non aventi natura sostanziale, la variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l’autorizzazione è stata rilasciata o la variazione della ragione sociale/denominazione dell’impresa vanno comunicati alla Provincia (vedi Modulo Comunicazione) entro 10 giorni, producendo al riguardo la necessaria documentazione entro i successivi 90 giorni (art. 9, commi 1 e 13, Regolamento provinciale).
La Provincia provvederà se del caso a prenderne atto, previa verifica dei requisiti ove previsto, e ad aggiornare l’autorizzazione.
Le altre variazioni della compagine sociale non aventi natura sostanziale possono consistere ad esempio:
Si precisa che in caso di variazioni aventi natura sostanziale (diverse dal decesso o sopravvenuta incapacità fisica del soggetto abilitato, sopra indicate) – quali la cessazione per revoca, rinuncia, recesso, decadenza, esclusione, cessione quota di un socio/socio accomandatario/amministratore o il conferimento di impresa individuale in società, a seguito delle quali non permangano i requisiti per l'esercizio dell'attività (es. non vi sia più un soggetto avente l'idoneità professionale) - dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente (vedi Modulo Domanda di autorizzazione), che sarà rilasciata dalla Provincia a seguito dell'accertamento dei prescritti requisiti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente stessa, entro il termine di 150 giorni.
3.5 Rinuncia
In caso di rinuncia all’autorizzazione deve essere presentata alla Provincia una comunicazione con la quale il titolare o rappresentante legale dichiara di rinunciare formalmente ed incondizionatamente alla stessa (vedi Modulo Comunicazione). Alla dichiarazione va allegato l’atto di autorizzazione in originale (art. 9.14 Regolamento provinciale). La Provincia procede in tal caso alla revoca dell’autorizzazione entro 30 giorni.
3.6 Trasferimento sede aziendale
Il trasferimento della sede aziendale è consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, mediante rilascio di specifico nullaosta, tenuto conto della programmazione numerica a livello territoriale (art. 12 Regolamento provinciale). Il nullaosta viene rilasciato a seguito di presentazione della domanda (vedi Modulo Domanda di nullaosta) entro 90 giorni.
3.7 Registro-giornale
Nel registro-giornale previsto dall’art. 6 della legge 264/1991, che prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese o dal notaio, devono essere annotati almeno i seguenti elementi:
Le annotazioni degli incarichi devono avvenire nel rispetto del criterio cronologico e di immediatezza e pertanto nell’ordine in cui vengono assunti.
Sia per il registro cartaceo che informatizzato v’è l’obbligo, prima di essere messo in uso, di numerazione progressiva delle pagine e bollatura in ogni foglio da parte del competente ufficio del registro delle imprese o di un notaio, secondo le disposizioni civilistiche relative alle scritture contabili.
La tenuta del registro è soggetta all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo. Non è possibile registrare incarichi di data antecedente la data di bollatura.
Qualora la stessa impresa metta in uso più registri nel corso di uno stesso anno, si applica il criterio della progressività della numerazione dei registri-giornali entro l’anno di riferimento (v. circolare ministeriale 2407/C del 1997 in materia di numerazione dei registri contabili).
E’ possibile l’utilizzo di codici numerici con predisposizione di ‘legenda’: al fine di garantire il rispetto delle formalità di legge per la tenuta del registro la ‘legenda’, qualora istituita, deve essere parte integrante del registro e a tal fine, prima della sua messa in uso, occorre destinare alcune pagine dello stesso a tale scopo, oppure integrare lo stesso con pagine predisposte quale ‘legenda’. In tale ultimo caso le stesse dovranno essere numerate, bollate e vidimate unitamente al registro stesso di cui costituiscono integrazione.
Il registro-giornale deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per gli eventuali controlli.
La tenuta del registro con sistema informatizzato si considera regolare quando risultino i relativi dati aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
3.8 Tariffe
L’impresa è tenuta ad affiggere permanentemente ed in modo leggibile nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi sia le tariffe minime massime stabilite dal Ministro dei Trasporti sia le tariffe praticate, riportate su tabelle fornite e timbrate dalla Provincia, che ne conserva copia.
L’impresa è tenuta ad aggiornare le voci che compongono il tariffario indicando le sole operazioni previste dalla normativa vigente (art. 16 Regolamento provinciale).
3.9 Personale dipendente dell’agenzia
Fermo restando che la responsabilità professionale è riconducibile al consulente (titolare o socio in possesso dell’attestato di idoneità professionale) anche per gli atti compiuti dai dipendenti, sui quali il consulente è tenuto a vigilare, si precisa che l’agenzia può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cittadinanza, maggiore età, idoneità professionale, possesso locali e capacità finanziaria, quindi in possesso dei requisiti soggettivi morali di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 3 l. 264/1991 (v. precedente punto 2).
Nell’ambito dei predetti dipendenti possano rientrare collaboratori aventi diversi rapporti di lavoro:
Sono escluse altre tipologie di collaborazioni in quanto siano riconducibili a lavoro di tipo autonomo.
3.10 Esercizio di attività diverse e compatibili
All’interno dei locali ove si svolge l’attività di consulenza automobilistica possono essere svolte dalla stessa impresa autorizzata altre attività:
L’esercizio delle suddette attività compatibili va comunicato alla Provincia (vedi Modulo di Comunicazione).
3.11 Sedi secondarie
Qualora il titolare dell'impresa intenda gestire una pluralità di studi di consulenza automobilistica, ancorché sotto forma di “sedi secondarie”, è necessario munirsi di apposita autorizzazione (vedi Modulo di Domanda di autorizzazione).
Per ogni nuova sede in tal modo autorizzata deve essere prevista la presenza di un preposto abilitato all’esercizio dell’attività di consulenza come di seguito indicato:
un institore( 1) in tutti i tipi di società, oppure:
Il preposto deve essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla legge 264/91, compreso l’attestato di idoneità professionale e non deve svolgere la propria attività presso altre sedi, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.
(1) L’institore è la persona preposta dal titolare, con procura, ai sensi degli articoli 2204, 2206, 2207 del Codice Civile, all’esercizio di un’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa (art. 2203 C.C.). Tutte le società possono quindi avere un institore il quale non necessariamente deve essere un socio, può essere un semplice dipendente preposto dal titolare all’esercizio di una impresa commerciale; la preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.
Sono altresì necessari, per ciascuna sede secondaria, tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, quali l'idoneità dei locali e l'adeguata capacità finanziaria (v. Circolare Min. Trasporti n. 146/96).
4. Verifiche, vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della l. 264/1991 spetta ai Comuni ed alla Provincia. In caso di accertate irregolarità la Provincia emette un atto di diffida, con cui invita l’interessato a regolarizzare la propria posizione.
In caso di accertate irregolarità persistenti o ripetute è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 516,46 a euro 2.582,28, oltre che la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi. Qualora non siano ancora trascorsi tre anni dall’accertamento della prima irregolarità, alla terza diffida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 2.582,28 e l’autorizzazione è revocata (art. 18, comma 2, n. 2 Regolamento provinciale).
In caso di trasferimento di sede senza il necessario nulla-osta si applica la sanzione della sospensione di mesi 1 come previsto dall'art. 9 della l. 264/1991 (art. 13, comma 2, Regolamento provinciale).
La revoca dell’autorizzazione è disposta quando vengano meno i requisiti per l’esercizio dell’attività e quando siano accertati gravi abusi. In tale ultimo caso si applica altresì la sanzione pecuniaria da euro 1.032,92 a euro 5.164,56.
L’esercizio dell’attività senza autorizzazione è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.582,28 a euro 10.329,12. Ove difetti altresì l’attestato di idoneità professionale si incorre nel reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 codice penale).
5. Principale normativa di riferimento
Ecco come fare per accedere al servizio:
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Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
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Il servizio consente di ottenere:
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Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
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E’ possibile effettuare il pagamento anche tramite il servizio PAGOPA della Provincia di Brescia al seguente link: https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=P_BS
Nessun limite alla copertura geografica
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