Iscrizione/cancellazione alla/dalla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle Associazioni e Gruppi Comunali/Intercomunali di Protezione Civile
Iscrizione/cancellazione alla/dalla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle Associazioni e Gruppi Comunali/Intercomunali di Protezione Civile
A chi è rivolto
Informazioni sui destinatari del servizio:
Associazioni e Gruppi Comunali/Intercomunali di Volontariato di Protezione Civile
Descrizione
L’iscrizione alla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile è requisito necessario al fine di poter operare su richiesta degli Enti/Autorità di Protezione Civile in occasione di emergenze o eventi calamitosi, nonché godere dei benefici e dei contributi riservati alle Organizzazioni di Volontariato.
L’iscrizione consente inoltre alle Associazioni di Volontariato il riconoscimento dello status giuridico di Onlus di diritto con i relativi benefici ed agevolazioni fiscali e la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici per finalità statutarie.
L’iscrizione o la cancellazione si concludono con apposito provvedimento dirigenziale.
Normativa di riferimento
GRUPPI COMUNALI / INTERCOMUNALI
- Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”, art. 9-ter
- Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”)”
- Decreto della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia 30 maggio 2013, n. 4564 “Albo regionale del volontariato di protezione civile - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di iscrizione, modifica dei dati, mantenimento dei requisiti annuali e cancellazione dei Gruppi comunali ed intercomunali”.
ASSOCIAZIONI
- Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”, art. 9-ter
- Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”
- Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”)”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/4331 del 26/10/2012 – Allegato C “Disciplina relativa all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile”
Come fare
Ecco come fare per accedere al servizio:
L’iscrizione alla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile si avvia a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell’Organizzazione:
- il Presidente per le Associazioni di Volontariato
- il Sindaco per i Gruppi Comunali ed Intercomunali.
La cancellazione dall’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile può avvenire:
- su istanza di parte presentata dall’Organizzazione;
- d’ufficio, una volta accertata, da parte della Pubblica Amministrazione, la carenza dei requisiti di iscrizione all’Albo o la cessazione dell’attività di volontariato ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale 1/2008;
- d’ufficio, a seguito di sanzione disciplinare comminata ai sensi dell’articolo 9-quater, comma 4 della Legge Regionale 16/2004 e dell’articolo 9 del Regolamento Regionale 9/2010;
- impossibilità da parte della Pubblica Amministrazione di attuare la verifica dei requisiti di iscrizione disposta dall’articolo 10 comma 2 della Legge Regionale 1/2008 per effetto della mancata compilazione della “Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione” e della trasmissione della relativa autocertificazione nelle forme e nei modi previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale IX/1535 del 25/2/2011.
L’iscrizione all’Albo delle Associazioni si formalizza attraverso la compilazione dell’apposita modulistica on-line del sistema informativo “Anagrafe del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia (Data Base del Volontariato) “Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri” e la trasmissione alla struttura provinciale della “Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione” che si genera al termine della procedura on-line.
L’iscrizione all’Albo dei Gruppi Comunali/Intercomunali si formalizza attraverso la compilazione dell’apposita modulistica “Domanda di iscrizione all’Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile – Gruppi Comunali/Intercomunali, costituiti da Comuni, loro Unioni, Enti Parco e Comunità Montane” prevista dall’allegato 2 del Decreto della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia 30 maggio 2013, n. 4564
Cosa serve
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
-
Cosa si ottiene
Il servizio consente di ottenere:
Iscrizione/cancellazione alla/dalla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle Associazioni e Gruppi Comunali/Intercomunali di Protezione Civile
Tempi e scadenze
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
GRUPPI COMUNALI / INTERCOMUNALI
I termini sono previsti dal Decreto n. 4564 del 30/05/2013 della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia – Allegato 1, punto 4:
“Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Regionale 9/2010, l’iscrizione nell’Albo è disposta con un provvedimento del dirigente della struttura competente, che per la natura degli interessi pubblici tutelati nonché per la complessità del procedimento, deve essere adottato entro 90 (novanta) giorni della data di presentazione dell’istanza.
Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione e/o elementi di valutazione integrativi, il termine di 90 (novanta) giorni può essere sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni richieste.
In particolare il termine di cui sopra è sospeso:
- per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 1/2012, comma 1 e dell’articolo 2, comma 7 della Legge 241/90);
- per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni qualora sia necessaria un’interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta (ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 1/2012).”
ASSOCIAZIONI
I termini sono previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/4331 del 26/10/2012 – Allegato C “Disciplina relativa all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile”, Punto 4:
“Ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e della Legge Regionale 1/2008, l’iscrizione nell’Albo è disposta con un provvedimento del dirigente della struttura competente, che per la natura degli interessi pubblici tutelati nonché per la complessità del procedimento, è adottato entro 90 (novanta) giorni della data di acquisizione del parere del Comune o dall’inutile decorso dei 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della Legge Regionale 1/2008, qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione e/o elementi di valutazione integrativi, il termine di 90 (novanta) giorni può essere sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni richieste.
In particolare il termine di cui sopra è sospeso:
- per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 1/2012, comma 1 e dell’articolo 2, comma 7 della Legge 241/90);
- per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni qualora sia necessaria un’interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta (ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 1/2012).”
L’iscrizione o la cancellazione si concludono con apposito provvedimento dirigenziale.
Quanto costa
Non sono previsti costi.
Procedure collegate all'esito
Per avere informazioni sul procedimento in corso, contattare il referente del servizio:
Maria Ferrari
Tel. 0303749200
E-mail: mferrari@provincia.brescia.it - protezione.civile@provincia.brescia.it
Le Associazioni possono anche rivolgersi al Centro Servizi Volontariato di Brescia –
Via Salgari, n. 43/B – 25125 Brescia – Tel. 0302284900
E-mail: info@csvbs.it
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Decorso inutilmente il termine fissato per l’adozione del provvedimento, secondo l’articolo 2, comma 9 ter della Legge 241/1990, è possibile attivare il potere sostitutivo.
Il soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo è il Direttore del Settore Protezione Civile: Dott. Giovanmaria Tognazzi tel. 0303749417 - Posta elettronica certificata:protocollo@pec.provincia.brescia.it - E-mail: gtognazzi@provincia.brescia.it
Contro il provvedimento finale potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.
Segnalazioni sul servizio
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.provincia.brescia.it; E-mail: protezione.civile@provincia.brescia.it; Telefono del referente del servizio: 0303749200
Orari
Da lunedì a giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Settore di riferimento
Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Dirigente
Giovanmaria Tognazzi
0303749220
gtognazzi@provincia.brescia.it
Ufficio di riferimento
Ufficio Protezione Civile - Legge Valtellina
Responsabile ufficio
Giovanmaria Tognazzi
0303749220
gtognazzi@provincia.brescia.it
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Nessun limite alla copertura geografica
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Sede
Personale addetto
Responsabile del procedimento e referente del servizio
Maria Ferrari
Tel. 0303749200
E-mail: mferrari@provincia.brescia.it - protezione.civile@provincia.brescia.it