Allegati
Modulistica servizio: Accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni
Accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed...
Informazioni sui destinatari del servizio:
Tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso.
Per "accesso agli atti" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Per quanto riguarda, invece, l’accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013, si fa rimando alla pagina ad esso specificamente dedicata accessibile cliccando qui.
Si precisa che per economicità amministrativa viene definita un’unica scheda generale, intestata allo Staff di Direzione, ferma restando la competenza dei singoli Settori con riferimento alla materia dagli stessi trattata.
Staff di Direzione
Dirigente
Maurizio Sacchi
segreteria.generale@provincia.brescia.it
Ecco come fare per accedere al servizio:
Le modalità di accesso sono disciplinate dal Capo IV del "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 30 ottobre 2017, consultabile in allegato.
Nella sezione MODULISTICA sono allegati il modulo di richiesta formale di accesso agli atti e l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 del d.lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
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Il servizio consente di ottenere:
Accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
In caso di accesso formale (art. 19, comma 2 del Regolamento), il procedimento di accesso si conclude, salvo le previste sospensioni dei termini, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
I costi a carico del richiedente relativi all'estrazione di copie di documenti amministrativi e le relative modalità di pagamento, determinati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 186 del 9 maggio 2011, sono consultabili nel prospetto allegato.
Si segnala che con l'entrata in vigore della legge del 24 giugno 2013, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, l'imposta fissa di bollo stabilita in € 1,81 e in € 14,62, aumenta, rispettivamente, a € 2,00 e a € 16,00.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento o dalla formazione del silenzio-diniego, ovvero chiedere, nello stesso termine di 60 giorni, al Difensore Civico Regionale, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 30 ottobre 2017 disponibile in allegato.
Per quanto attiene gli Uffici da contattare o l’indirizzo email a cui gli utenti posso scrivere per fare segnalazioni o suggerimenti, si demanda alle schede pubblicate per i singoli procedimenti amministrativi.
Gli Uffici Provinciali sono aperti al pubblico ed osservano il seguente orario:
Da Lunedì a Giovedì: 9.00 -12.00; 14.00 -16.30.
Venerdì: 9.00 -12.00.
Si precisa che per economicità amministrativa viene definita un’unica scheda generale, intestata allo Staff di Direzione, ferma restando la competenza dei singoli Settori con riferimento alla materia dagli stessi trattata.
Nessun limite alla copertura geografica
La struttura competente in materia di accesso è il Settore della Provincia che ha formato o che detiene stabilmente il documento amministrativo oggetto della richiesta.
Per quanto attiene agli aspetti organizzativi inerenti i Referenti dei servizi a cui rivolgersi per ulteriori informazioni, i Responsabili dei Procedimenti nonché i titolari del potere sostitutivo individuati, in linea generale, nei Dirigenti dei Settori di riferimento, si demanda alle schede pubblicate per i singoli procedimenti amministrativi.
Accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed...
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