Limitazione di emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose - Adempimenti per le aziende con autorizzazione alle emissioni in atmosfera

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Data:

22 lug 26

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Si ricorda che l’articolo 271, comma 7-bis del TU ambientale stabilisce che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni nei cui cicli produttivi da cui originano le emissioni vengono utilizzate sostanze pericolose (sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene -H340, H350, H360- e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata) devono inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione all'autorità competente (la Provincia) una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Gli stabilimenti esistenti alla data del 28.08.2020 dovevano inviare per la prima volta tale relazione entro il 28.08.2021. 

Si ricorda pertanto che, le aziende per i cui stabilimenti/installazioni non sia stata nel frattempo rilasciata (dopo il 28.08.2021) una nuova autorizzazione che abbia valutato la possibile sostituzione delle sostanze pericolose, la prossima scadenza quinquennale per la presentazione della relazione prevista dall’art.  271, comma 7-bis del d.lgs. n. 152/06 è stabilita al 28.08.2026.

L’adempimento è obbligatorio per le aziende munite di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per le informazioni da indicare nella richiamata relazione si faccia riferimento alla d.G.R. Lombardia n. 4837 del 07.06.2021 recante scaricabile sul sito della Provincia al seguente indirizzo: https://www.provincia.brescia.it/area_letturaServizio/174/pagsistema.html

La mancata presentazione nei termini della relazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro, ai sensi dell’articolo 279, comma 3 del d.lgs. n. 152/06.