Violazioni del Codice della Strada: sconto del 30% per i pagamenti entro 5 giorni

Il 21 agosto2013 è entrata in vigore la legge 98/2013 (conversione del Decreto legge n.69 del 21.06.2013)  che consente al trasgressore (e/o all’”obbligato in solido”) di fruire di una riduzione del 30%, rispetto al “minimo edittale” previsto per la sanzione, se il pagamento avviene nei 5 giorni successivi alla notificazione del verbale.

La maggior parte dei verbali elevati dalla Polizia Provinciale di Brescia riguardano infrazioni per superamento dei limiti di velocità (art. 142 comma 7, comma 8, comma 9 e 9bis del Codice della strada) e per l’omessa comunicazione dei dati del conducente (art. 126bis del Codice).

Pertanto, le informazioni qui riportate sono state calibrate su tali tipologie di infrazione e sulle sanzioni da esse derivate.

 

1. La riduzione del 30% è sempre possibile, e per tutte le violazioni?


La riduzione non è ammessa quando i verbali sono elevati per violazioni alle norme del codice della strada che prevedono la sospensione della patente di guida.

  • ad esempio, non è possibile avere lo sconto del 30% sulle sanzioni elevate per aver superato il limite massimo di velocità di oltre 40 km/h (infatti la violazione degli articoli 142 comma 9 e 142 comma 9bis del Codice della strada prevede proprio la sospensione della patente).

 

2. Come calcolo i 5 giorni dalla notifica?


Il conteggio parte dal giorno successivo a quello in cui è stato notificato il verbale. Se il quinto giorno cade di domenica o in altro giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo (il sabato è considerato feriale).

E’ necessario ricordare che se il verbale viene ritirato presso l’Ufficio Postale a seguito della comunicazione del portalettere (Comunicazione di Avvenuto Deposito - CAD) si dovrà effettuare il seguente conteggio, a seconda dei casi:

  1. Ritiro dell'atto ENTRO 10 giorni dalla data dell'avviso lasciato dal portalettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è quella del ritiro presso l'Ufficio Postale.
  2. Ritiro dell'atto DOPO 10 giorni dalla data dell'avviso lasciato dal portalettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è l’11° giorno dalla data dell'avviso (CAD), e NON la data di ritiro del verbale.

 

3. Dopo 5 giorni è ancora possibile pagare il verbale? 

Dal 6° al  60° giorno successivo alla notifica del verbale è possibile effettuare il pagamento ma, in tal caso, si pagherà senza il beneficio dello sconto.

 

4. La sanzione comprensiva della riduzione viene indicata sui verbali notificati?

  • Sui verbali emessi prima del 21 agosto 2013, quando la norma sullo sconto non era ancora entrata in vigore, è riportata solo la somma da pagare entro il 60° giorno. Tuttavia, anche questi verbali (purché riferiti a violazioni per le quali lo sconto è ammesso) possono essere pagati usufruendo dello sconto, a patto che il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla loro notifica

 

  • Sui verbali emessi in data successiva al 21 agosto 2013, dopo l’entrata in vigore della nuova norma, sono riportate entrambe le somme: 
    - la somma da pagare entro 5 giorni
    - la somma da pagare dal 6° al 60° giorno

Ai verbali è allegato un bollettino prestampato, riportante il nome dell’intestatario e numero del verbale; lo spazio riservato alla somma da pagare è invece lasciato in bianco; la cifra andrà inserita a mano a cura dell’utente secondo le istruzioni riportate accanto al bollettino stesso.

 

5. Cosa succede se pago la sanzione con lo sconto, ma non ne avrei avuto diritto (ad esempio perché pago oltre i 5 giorni dalla notifica o la tipologia di violazione non prevede lo sconto? 

Premesso che il sistema informatico utilizzato per la gestione delle sanzioni utilizzato dalla Polizia Provinciale effettua un controllo automatico della corrispondenza tra somma dovuta e somma pagata, anche in tempi differiti, il pagamento eventualmente effettuato in misura insufficiente non determinerà l’“estinzione” del verbale.

Se, a seguito del controllo effettuato dal sistema, si evidenzierà un pagamento inferiore al dovuto, verranno emesse la cartella esattoriale e/o l’ingiunzione fiscale, e quanto precedentemente versato sarà trattenuto a titolo di acconto.

 


Per ulteriori informazioni è attivo il call center della Polizia Provinciale al numero 030.3748011,  nei seguenti orari: 
Dal lunedì al venerdì,  dalle ore 8,30   alle ore  12,30

 

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Obbligato in solido: è colui che è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria anche senza aver materialmente partecipato alla violazione. Ad esempio, il proprietario di un mezzo è obbligato in solido con il conducente che commette una infrazione. Quando la violazione commessa è punibile con una sanzione amministrativa che prevede un pagamento di una somma di denaro, la legge dà facoltà all'amministrazione pubblica di agire anche nei confronti del proprietario del veicolo al fine di recuperare la somma nel caso non sia stata pagata dalla persona che ha commesso l'infrazione.

Questo è il cosiddetto "principio di solidarietà" per il quale il proprietario del veicolo viene considerato, appunto, "obbligato in solido" con chi ha commesso la violazione, anche se, di fatto, non vi ha partecipato in alcun modo.

In alcuni casi particolari, al posto del proprietario del veicolo, la legge prevede che siano tenuti al pagamento i seguenti soggetti:

  • l'usufruttuario, se sul veicolo è stato registrato questo diritto;
  • l'acquirente con patto di riservato dominio
  • l'utilizzatore del veicolo in locazione finanziaria (leasing)
  • l'utilizzatore del veicolo noleggiato senza conducente.

 

Minimo edittale: Il minimo della sanzione prevista per quell'infrazione, e coincide con la somma indicata sul verbale (non scontata)

 

Notifica: azione attraverso la quale la pubblica amministrazione (in questo caso, la Polizia Provinciale) mette a conoscenza del verbale il trasgressore o l’obbligato in solido. In pratica, la consegna del plico contenente il verbale, da parte di Poste Italiane. La notifica di un atto può avvenire in diversi modi:

  • In mani proprie

È quella prevista dall'articolo 138 del codice di procedura civile; avviene quando l'ufficiale giudiziario (in questo caso, il postino) consegna personalmente nelle mani del destinatario l'atto ovunque lo trovi nell'ambito della propria circoscrizione. Pertanto, ad esempio, tale consegna può avvenire anche in un locale pubblico o per la pubblica via (notifica in spazio aperto). Qualora il destinatario rifiuti di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne darà atto nella relazione, e la notificazione si considererà fatta in mani proprie.

  • Notifica nella residenza, dimora, o domicilio

È quella prevista dall'articolo 139 del codice di procedura civile, e avviene quando non sia possibile la notificazione ex articolo 138. Tale notificazione deve essere fatta nel Comune di residenza destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Qualora il destinatario non venga trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario ha la facoltà di consegnare copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Qualora manchino anche queste persone più "vicine" al destinatario, l'atto verrà consegnato al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Se dovesse mancare anche il portiere è possibile la consegna ad un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto. Il portiere o il vicino debbono sottoscrivere una ricevuta. L'originale verrà consegnato al ricevente in busta chiusa e sigillata (privacy). In tal modo l'ufficiale giudiziario potrà dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata (CAD). Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, se anche questa è sconosciuta, nel comune di domicilio, osservando quando sia possibile le disposizioni precedenti.

  • Irreperibilità o rifiuto di riceverne copia

È quella prevista dall'articolo 140 del codice di procedura civile, e avviene quando, per l’impossibilità di eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate dagli articoli 138 e 139, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (CAD).

 

Ultima modifica: Mar, 03/03/2015 - 10:30