Gestione terre e rocce da scavo
Il 6 Ottobre 2012 è entrato in vigore il DM 10 Agosto 2012, n .161 “Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo – Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione art. 49 DL1/2012 (DL Liberalizzazioni)".
Si tratta di una regolamento che disciplina l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, ovvero i rifiuti speciali provenienti dalle attività di scavo e privi di sostanze pericolose contaminanti, e definisce cosa è da considerarsi rifiuto e cosa sottoprodotto nell’ambito degli interventi di scavo, sbancamento, perforazione e trivellazione.
Alla data di entrata in vigore del regolamento viene abrogato l’art. 186 del Dlgs 152/2006.
Per i progetti con una procedura in corso ai sensi dell'art. 186 D.lgs 152/2006, entro il 4 aprile 2013, sarà possibile presentare il Piano di Utilizzo previsto dall’art. 5 del nuovo Regolamento, al fine di poter godere del particolare regime di favore ora introdotto; decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di utilizzo, i progetti saranno terminati secondo la procedura prevista dall'abrogato articolo 186 D.lgs 152/2006.
Competente è l’Ente che autorizza la realizzazione dell'opera (Comune) o, a seconda dei casi, l’Ente che concede la VIA o l'AIA.
Il materiale da scavo può essere considerato sottoprodotto, ai sensi dell’art 183 comma 1, lettera qq D.lgs 152/2006, se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- viene generato durante la realizzazione dell'opera;
- viene riutilizzato nell'esecuzione della stessa o di un'altra opera presso il sito di produzione e il riutilizzo è conforme al Piano di Utilizzo di cui all’art. 5;
- il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all’allegato 3;
Il trasporto del materiale deve essere accompagnato da uno specifico documento di trasporto, mentre l'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo, è attestato con la dichiarazione di cui l'allegato 7.
Si allega il testo del DM 10 Agosto 2012, n .161.
Allegati
DM 10 Agosto 2012, n .161
Note: allegato in pdf