Il Responsabile dell'impianto termico

Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'Impianto Termico è il proprietario(per unità immobiliari utilizzate direttamente, non locate o tenute a disposizione).

Nel caso di unità immobiliari utilizzate da terzi, la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

Nel caso di edifici con impianti termici centralizzati amministrati in condominio gli obblighi e le responsabilità dell'impianto termico sono a carico dell'amministratore di condominio.

Infine nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità dell'impianto termico sono a carico degli Amministratori.

 

  • Quali sono i compiti del Responsabile?

     

    • Affidare obbligatoriamente ad un manutentore abilitato la manutenzione e il controllo del proprio impianto (inclusa la verifica del rendimento di combustione "prova fumi");
    • l'adozione degli interventi necessari per riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora il controllo evidenzi un insufficiente rendimento di combustione e/o emissioni oltre i limiti stabiliti dalla legge (art. 286 - parte V del d. lgs. 152/06 e s.m.i.);
    • la sostituzione della caldaia nei casi in cui gli interventi di manutenzione risultino inefficaci;
    • rispettare il periodo di riscaldamento, l'orario di attivazione consentito ed il mantenimento della temperatura ambiente ammessa (D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.);
    • la compilazione e l'aggiornamento successivo del "Libretto di impianto" (per impianti con potenza inferiore a 35 kW) o del "Libretto di centrale" (per impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW).
Ultima modifica: Mar, 03/03/2015 - 10:30