Le ordinanze comunali di rimozione rifiuti abbandonati - chiarimenti giurisprudenziali
L’art. 192 del d. lgs. n. 152/2006 (riprendendo, pur con alcune novità, il disposto del previgente art. 14 del d. lgs. 22/1997) attribuisce al Comune territorialmente competente il potere di emanare ordinanze di rimozione, avvio a smaltimento/recupero e ripristino dello stato dei luoghi, in caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee.
L’abbondante contenzioso che ha interessato la norma consente oggi di sciogliere, almeno parzialmente, alcuni nodi interpretativi:
- Individuazione dell’Organo comunale competente. Dopo un lungo contrasto giurisprudenziale (peraltro non ancora sanato) risulta oggi minoritaria la tesi della competenza dirigenziale, tradizionalmente giustificata in ragione della separazione delle funzioni politiche da quelle gestionali, sancita dall’art. 107 del T.U.E.L..
Con l’avallo del Consiglio di Stato (cfr. sentenze n. 3765/2009 e n. 4635/2012), e pur con qualche eccezione, i Tribunali Amministrativi Regionali tendono oggi a privilegiare l’opposto orientamento della competenza sindacale, la quale viene desunta dal criterio cronologico (in quanto il d. lgs. 152/2006 è successivo rispetto al T.U.E.L. - d. lgs. 267/2000) e da quello di specialità (poiché la disciplina specifica delle ordinanze di rimozione rifiuti in materia di rifiuti deve prevalere su quella – generica - dettata in materia di ordinamento degli Enti Locali). In tal senso si vedano anche: T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 07.01.2014, n. 86; T.A.R. Sicilia, Palermo, sentenza 16.09.2014, n. 2282; T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza 29.01.2014, n. 312. Si noti che anche la Corte di Cassazione Penale ha incidentalmente confermato la competenza sindacale all’interno della sentenza 29.09.2014, n. 40212;
- Obbligatorietà del contraddittorio con l’interessato. È oramai acquisito che la previsione contenuta nel’art. 192, co.3 del d. lgs. 152/2006 (“[…] in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati […]”) debba essere osservata a pena di illegittimità dell’ordinanza di rimozione che conclude il relativo procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 393; T.A.R. Puglia, Lecce, sentenza n.303 del 13 febbraio 2013);
- Irresponsabilità del proprietario incolpevole. Oltre che nei confronti del soggetto responsabile dell’abbandono, l’ordinanza di rimozione rifiuti abbandonati può essere indirizzata anche al proprietario o altro titolare di diritti reali o personali di godimenti sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa (art. 192, co.3, d. lgs. 152/2006); affinchè sia legittima tale estensione, il Consiglio di Stato (sentenza 17 luglio 2014, n. 3786) ha affermato che “in un quadro normativo volto a tutelare l'integrità dell'ambiente, il comma 3 dell’art. 192 non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui: se vi è un abbandono di rifiuti avente il carattere della repentinità e della irresistibilità, se avvisa dell'accaduto la pubblica autorità e pone in essere le misure esigibili per evitare il ripetersi dell'accaduto, il proprietario non può essere considerato responsabile, per il suo solo titolo di proprietario”. All’opposto, ed al di là delle ipotesi di connivenza o complicità con gli autori dell’abbandono, è prevista la responsabilità a titolo di colpa del proprietario –che quindi legittima l’emissione di ordinanza sindacale anche nei suoi confronti- principalmente in caso di negligenza che si verifica anche quando, per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche, nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare la verificazione dell'abbandono dei rifiuti.
Esemplificativamente, è stata ritenuta spesso sufficiente ai fini dell’esonero da responsabilità la condotta del proprietario che abbia provveduto a recintare il proprio terreno, poi fatto oggetto dell’abbandono ed abbia prontamente segnalato l’abbandono alle Autorità (cfr. TAR Puglia – Lecce, sentenza n. 357 del 7 febbraio 2014); oppure che abbia effettuato un accettabile livello di vigilanza sul fondo stesso, senza potersi pretendere che il proprietario la eserciti in maniera costante ed ininterrotta, di giorno e di notte (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 1486/2013; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 8.3.2005, n. 935).
Riassuntivamente, il T.A.R. Lombardia, Milano, ha osservato che “l'ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma citata configuri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva, con conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti, ancorché fondati su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime di esperienza, rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità, ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta” (sentenza 29.01.2014, n. 312).