Il Servizio GEV della Provincia di Brescia

Il Servizio GEV della Provincia di Brescia.

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica della Provincia di Brescia, è organizzato ai sensi dell’articolo 3, commi 2, lett. b) e 3, lett. d) della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9, riconoscendo la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e favorendo la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico e alla diffusione di una cultura attiva e di condotte improntate alla sostenibilità ambientale, al fine di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una gestione razionale e sostenibile delle risorse ambientali, improntate sui principi di precauzione e prevenzione richiamati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Sulla base delle direttive approvate dalla Regione, la Provincia esercita le funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell’intero territorio provinciale, anche con forme di cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale, ARPA Lombardia e con il Servizio nazionale della Protezione civile, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della l.r. n. 9/2005.

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è organizzato sul territorio provinciale, per la parte che non rientra nel territorio di competenza degli enti gestori dei parchi, delle Comunità Montane, del Comune di Brescia, nonché dei comuni associati che abbiano definito le modalità di gestione del servizio medesimo.

Al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio, sono ammessi anche, con lo strumento delle convenzioni, accordi tra enti organizzatori.

Con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 110/2020 le funzioni di coordinamento del Servizio Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Brescia sono state assegnate al Settore della Pianificazione Territoriale, mentre con successivo Decreto n. 203/2020 del 06.10.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.

 

Funzioni e attività del Servizio.

Il servizio volontario di vigilanza ecologica della Provincia di Brescia è attuato principalmente attraverso le seguenti funzioni e attività, svolte dalle Guardie Ecologiche Volontarie:

* Informazione sulle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

* Divulgazione di buone pratiche ambientali e condotte di rispetto e cura per i beni ambientali, anche nell’ottica di tutela della salute pubblica;

* Vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale;

* Collaborare con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e per il monitoraggio ambientale;

* Collaborare con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;

* Collaborare con enti anche diversi da quelli organizzatori del servizio, o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale.

 

Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le guardie ecologiche volontarie possono anche:

 

* Collaborare alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

* Collaborare alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo;

* Collaborare ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di specie esotiche invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale;

* Partecipare, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

La Provincia organizza i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e, periodicamente, i corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche in servizio in relazione all’attività da svolgere e alla conformazione del territorio, sulla base delle pertinenti direttive regionali e conferisce gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie.

 

Requisiti delle guardie ecologiche volontarie.

L’aspirante guardia ecologica volontaria deve, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 9/2005:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. godere dei diritti civili e politici;
  3. non avere subìto condanne penali definitive;
  4. possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
  5. essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;
  6. frequentare i corsi di formazione ed effettuare l’addestramento pratico;
  7. superare l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui alla l.r. n. 9/2005;
  8. conseguire la nomina a guardia giurata.

 

Ai fini della nomina a guardia giurata, l’aspirante guardia ecologica volontaria deve essere altresì in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), ovvero:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
  3. sapere leggere e scrivere;
  4. non avere riportato condanna per delitto;
  5. essere persona di ottima condotta politica e morale;
  6. essere munito della carta d’identità;
  7. essere iscritto alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina a guardia giurata deve essere approvata dal Prefetto. L’approvazione ha validità biennale.

 

Aspiranti guardie ecologiche volontarie.

L’aspirante guardia ecologica volontaria, ai fini della partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Provincia deve possedere i requisiti di cui al Regolamento Provinciale del Servizio.

L’aspirante guardia ecologica volontaria che ha superato l'esame innanzi alla commissione regionale al termine dell’apposito corso di formazione presenta alla Provincia la richiesta di nomina a guardia giurata, fondamentale per svolgere l’incarico a guardia ecologica volontaria, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

A seguito del perfezionamento delle procedure previste all’articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.), ivi compreso il relativo giuramento, la guardia ecologica volontaria è ammessa all’esercizio delle funzioni e attività mediante l’atto di incarico.

La Provincia conferisce l’incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate mediante atto dirigenziale, che individua l’ambito territoriale di competenza e indica le disposizioni normative che individuano gli ambiti di competenza del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 9/2005.

La Guardia Ecologica Volontaria esercita la propria mansione a seguito di apposito Ordine di Servizio-ODS, rilasciato dal Responsabile del Servizio, il quale ODS riporta l'attività da svolgere, l'orario e il luogo per lo svolgimento del medesimo; il servizio deve essere svolto per almeno 168 ore/annue, non viene retribuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.

Gli ambiti di competenza del potere di accertamento delle GEV non possono essere diversi da quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 9/2005, ed in particolare sono i seguenti:

 

* aree regionali protette: l.r. 30 novembre 1983, n. 86;

*tutela della fauna minore e della flora spontanea: l.r. 31 marzo 2008, n. 10;

*ricerca e raccolta minerali da collezione: l.r. 10 gennaio 1989, n. 2;

*coltivazione sostanze minerali di cava: l.r. 8 agosto 1998, n. 14;

*raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati: capo I *del Titolo VIII della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

*raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati: capo II del Titolo VIII della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

*disciplina del settore apistico: art. 11 della l.r. 24 marzo 2004, n. 5;

*tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell'economia forestale: titolo IV della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

*disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di acque reflue urbane: regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6 (per la parte corrispondente agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell’abrogato r.r. n. 3/2006), in relazione alle fattispecie sanzionate dall’art. 133, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

*accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (regolamento di tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica);

*rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi, e rifiuti da imballaggio: art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

*regolamenti in materia ambientale della Provincia di Brescia o di altri enti con cui sia intervenuto specifico accordo che li individua in modo specifico;

 

Le Guardie Ecologiche Onorarie-GEO

Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere il servizio e richiedere alla Provincia la nomina a Guardia Ecologica Onoraria (GEO), al fine di limitare la propria attività, offrendone la disponibilità, a supporto in attività di:

* informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

* raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio ambientale;

*divulgazione di pratiche inerenti alla sostenibilità ambientale.

 

L'attività

Nel corso degli anni, il Servizio GEV della Provincia di Brescia, si è contraddistinto per la sua costante presenza sul territorio, affiancando e collaborando con le istituzioni in una fattiva opera di tutela dell'Ambiente e del Territorio in generale.

Sono infatti state segnalate o accertate situazioni di illeciti o di comportamenti scorretti che hanno interessato ad esempio l'abbandono dei rifiuti nei luoghi più disparati, l'attivazione di scarichi non conformi alla normativa in corpi idrici superficiali, l'uso scorretto di erbicidi e diserbanti lungo i corpi idrici, ed ancora la raccolta di specie di flora spontanea protetta.

Per quanto attiene l'educazione e informazione ambientale il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, al fine di rafforzare il senso civico ed il rispetto della natura, collabora da sempre con gli insegnanti di numerosi istituti scolastici al fine di predisporre e realizzare progetti di didattica naturalistica finalizzati quindi alla formazione di una coscienza ecologica.

Non sono mancati anche incontri formativi sul territorio con visite ad aree di rilevanza naturalistica, al fine di sensibilizzare circa l'importanza delle buone pratiche.

Si sono inoltre consolidate, in accordo anche con altri Enti, le attività periodiche di rilevamento, censimento e quindi di salvaguardia delle specie protette.

Ultima modifica: Lun, 09/08/2021 - 15:50