I Centri di Raccolta: disciplina e rifiuti conferibili

Nozione - La definizione del Centro di Raccolta, introdotta nel nostro Ordinamento dal d. lgs. n. 4/2008, è fornita dall’art. 183, comma 1, lett. mm) del d. lgs. n. 152/2006: “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al d. lgs. n. 281/1997”.

All’interno degli stessi, non è quindi permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (quali cernita, smontaggio, triturazione, miscelazione, ecc.), ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica necessaria per ottimizzare il succcessivo trasporto.

Attualmente, la disciplina attuativa è contenuta del D.M. 08.04.2008 e s.m.i., il quale prevede che:

  • in tali Centri, adibiti esclusivamente ad attività di stoccaggio, possono confluire solo i rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 allo stesso D.M., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico,  nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (art. 1);
  • la realizzazione dei Centri di Raccolta è eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia. Non è quindi necessario alcun titolo autorizzatorio proveniente da Enti terzi rispetto al Comune medesimo;
  • il gestore del Centro di Raccolta deve essere iscritto nell’apposita Categoria “1” dell’Albo Gestori Ambientali;
  • sotto il profilo tecnico/gestionale, devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’Allegato 1 allo stesso DM 8.4.2008.

 

Disciplina dell’assimilazione ai rifiuti urbani – La concreta individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili presso i Centri di Raccolta passa quindi, in primo luogo, attraverso la esatta determinazione della categoria “rifiuti urbani” che, come noto, ricomprende (art. 184, co.2, d. lgs. n. 152/2006):

  • i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da civili abitazioni;
  • i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi rispetto a quelli di cui al punto precedente, tuttavia assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  • i rifiuti derivanti dallo spazzamento strade;
  • i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle private ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  • i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
  • i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni.

Con espresso riferimento alla tematica dell’assimilazione, la legge riconosce ai Comuni il potere di estendere il trattamento giuridico dei rifiuti urbani (e, quindi, la loro conferibilità presso i Centri di Raccolta) anche ai rifiuti che, per provenienza, sarebbero altrimenti qualificati come speciali in quanto provenienti da luoghi diversi da quelli domestici o ad uso civile.

 

Condizioni per l’assimilazione. L’art. 198, co. 2, lett. g) del d. lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni concorrono a disciplinare con apposito regolamento l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, co.2 , lett. e), ferme restando le -sopra evidenziate- definizioni di cui all’art. 184, co. 2, lett. c) e d).

Ciò significa, in primo luogo, che la procedura di assimilazione deve avvenire nell’osservanza dei criteri generali rimessi all’esclusiva competenza statale; preso atto che, ad oggi, non risulta ancora emanato l’apposito Decreto Ministeriale previsto dall’art. 195, co.2 lett. e), ci si deve pertanto rifare alla deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti datata 27.07.1984

In secondo luogo sarà necessario che i Comuni, all’interno dello spazio operativo riconosciuto dai succitati criteri di provenienza statale, disciplinino con il proprio Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani anche le specifiche condizioni quali-quantitative che consentano di identificare in quali casi ed entro quali limiti le utenze non domestiche possano conferire i propri rifiuti speciali ritenuti assimilabili – ed assimilati - agli urbani.

Resta inteso che, al di fuori delle corrette procedure di assimilazione, i rifiuti speciali non potranno essere conferiti presso i Centri di Raccolta e dovranno quindi seguire il normale iter gestionale, con destinazione degli stessi, attraverso soggetti abilitati al trasporto, ad impianti di recupero/smaltimento dotati di specifica autorizzazione.

Diversamente, le condotte gestionali assunte in violazione dei sopra esposti criteri di assimiliazione potrebbero integrare le fattispecie sanzionatorie – anche di rilevanza penale - di cui all’art. 256 del d. lgs. n. 152/2006.

Allegati

D.M. 8 aprile 2008

Note: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GU 28 aprile 2008 n. 99)

deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti datata 27.07.1984

Note: (Supplemento ordinario alla Gu 13 settembre 1984 n. 253)

Ultima modifica: Mer, 01/04/2015 - 11:27