Impianti con potenza termica inferiore a 35 kW
Quando deve essere effettuata la manutenzione?
Le operazioni di controllo e manutenzione e la misurazione in opera del rendimento di combustione ("prova fumi") devono essere effettuate osservando:
- le istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal FABBRICANTE;
- le prescrizioni previste dalle vigenti NORMATIVE UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
SOLO SE NON SONO DISPONIBILI
tali istruzioni, vanno rispettate almeno le seguenti frequenze a seconda delle fasce di potenza termica e del combustibile utilizzato:
Combustibile GASSOSO:
- MANUTENZIONE: una volta ogni 2 anni
- PROVA FUMI: una volta ogni 2 anni
Combustibile LIQUIDO
- MANUTENZIONE: una volta ogni anno
- PROVA FUMI: una volta ogni anno
IL MANUTENTORE una volta completate le operazioni di controllo e manutenzione:
- redige e sottoscrive il Rapporto di Controllo Tecnico conforme all'allegato 1/A che farà controfirmare, per presa visione, dal responsabile dell'impianto (questi lo conserverà insieme al Libretto di Impianto);
- applica sul Rapporto di controllo tecnico il Bollino verde della Provincia di Brescia che valida tale rapporto come Dichiarazione di avvenuta manutenzione;
- inserisce nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici i dati contenuti nel Rapporto di Controllo Tecnico (allegato 1/A);
- carica nel Curit, anche attraverso i C.A.I.T., le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione redatte nell'arco di un mese solare entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la manutenzione.
Ultima modifica:
Mer, 13/10/2021 - 10:17