Modifiche non sostanziali degli impianti a biogas: chiarimenti
Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia ha chiarito l’applicabilità della PAS alla variante non sostanziale consistente in una variazione delle matrici organiche in ingresso al biodigestore non comportante la ‘trasformazione’ del combustibile originario in ingresso all’impianto FER in altro combustibile rinnovabile.
Si ricorda che tale condizione sussiste quando sono rispettate le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas di cui all’Allegato X alla Parte Quinta, Parte II, Sez. 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e che resta ferma l’osservanza della normativa settoriale ambientale, anche in relazione alla effettiva e continuativa sussistenza dei requisiti per la qualificazione come sottoprodotti dei materiali utilizzati per la produzione del biogas.
In allegati, la nota del Ministero dello Sviluppo Economico
Allegati
nota del Ministero dello Sviluppo Economico
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